REPUBBLICA ITALIANA          sent.10/2003

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

in composizione monocratica

IL GIUDICE

Referendario dott. Antongiulio Martina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia di pensioni civili iscritto al n°11785 (ex 4534/C - ex  140739) del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra GIANNINI Enrichetta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ernani D'Agostino e Giorgio Colnago, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Ugo De Carolis 64, giusta procura in calce al ricorso

contro

il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ed il MINISTERO DEL TESORO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore

Visto il ricorso con i relativi allegati

Vista l' istanza di prosecuzione del giudizio proposta in data 07.10.1996

Esaminati gli atti ed i documenti di causa

\E[s \E[201s FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in epigrafe, depositato in data 13.04.1989, la sig.ra GIANNINI Enrichetta, insegnante elementare collocata in quiescenza dal 20.09.1977, ha chiesto l'accertamento del diritto ad ottenere la riliquidazione del trattamento di quiescenza, sulla base delle intere anzianità di servizio maturate, a decorrere dal 1 febbraio 1981, così come stabilito dal D.P.R. n°271 del 2 giugno 1981 nonché dal D.L. n°255 del 28 maggio 1981 conv. in L. 24 luglio 1981 n°391.

A seguito del decentramento delle funzioni giurisdizionali della Corte, il fascicolo è stato trasmesso a questa Sezione giurisdizionale regionale,  presso la quale la ricorrente ha proposto, a mezzo dell'avv. Giorgio Colnago, tempestiva istanza di prosecuzione del giudizio.

Con ordinanza pronunciata all'udienza del 22.10.2002, si è disposta l'assunzione di informazioni presso il competente Provveditorato agli Studi (e/o Centro di Servizi Amministrativi dell'Ufficio Scolastico Regionale) in ordine all'eventuale applicazione nei confronti della ricorrente della sentenza della Corte Cost. n°504/1988.

Quindi, all'odierna udienza, non presente né rappresentata la ricorrente e non costituite le intimate Amministrazioni, la causa è stata decisa come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

\E[s \E[202s MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini di una piana esposizione dei termini della controversia, è appena il caso di premettere che, nel passaggio dall'ordinamento gerarchico delle carriere all'ordinamento delle qualifiche funzionali, l'art. 46 1° comma della L. 312/1980 ha disposto l'inquadramento, nel nuovo assetto, del personale della scuola in servizio alla data del 1 giugno 1977, a fini giuridici dalla stessa data, ed ai fini economici dal 1 aprile 1979.

I dipendenti cessati dal servizio successivamente alla suddetta data di decorrenza giuridica fino a quella di decorrenza economica, sono stati inquadrati nei livelli retributivi funzionali di cui alla L. 312/1980 ai soli fini del trattamento di quiescenza, con valutazione convenzionale dell'anzianità di servizio, sulla base del criterio del c.d. “maturato economico” (art. 160 cpv. L. 312/1980 cit.).

Nell'art. 152 L. cit., il legislatore ha, peraltro, programmato il graduale riconoscimento dell'eventuale maggiore anzianità rispetto a quella convenzionale da effettuarsi, con priorità, nei confronti di coloro che maturino il diritto al trattamento di quiescenza.

L'art. 8 del D.L. 255/1981 (recante “copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università”) conv. con mod. nella L. 391/1981, ha  previsto, per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1 febbraio 1981, la liquidazione della pensione sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianità ed ha disposto che “il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979 - 81 decorrente dal …….1° aprile 1979 per il personale della scuola, si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità maturata sino alla data di cessazione dal servizio.La pensione viene riliquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianità”.

La successiva L. 141/1985 ha previsto, all'art. 7, che “il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, inquadrato nei livelli retributivi a norma degli artt. 3, 46, 101 e 140 della L. 312/1980, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento dell'intera anzianità pregressa a norma dell'art. 152 della legge medesima, è riliquidato con decorrenza economica dal 1 gennaio 1986 secondo le norme contenute nel D.L. 255 conv. in L. 391/1981 e nel D.L. 283/1981 conv. in L. 432/1981.I benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti in ragione del 50% a decorrere dal 1 gennaio 1986 ed interamente dal 1 gennaio 1987”.

Sennonché, con sentenza del 21.04 - 05.05.1988 n°504, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 del D.L. 255/1981 conv. con mod. nella L. 391/1981 nella parte in cui non prevede l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza fra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data.

In altri termini, il personale della scuola, collocato in quiescenza fra la suddetta data di decorrenza giuridica (1 giugno 1977) e la data di decorrenza economica (1 aprile 1979) degli inquadramenti ex L. 312/1980, cui, in virtù del cit. art. 7 della L. 141/1985, la pensione era stata riliquidata secondo le norme contenute nel D.L. 255 conv. in L. 391/1981 e, pertanto, sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianità, solo a decorrere dal 1 gennaio 1986 (e con il menzionato scaglionamento del beneficio), si è visto riconoscere, per effetto della suddetta sentenza n°504/1988 della Corte Cost., il diritto alla riliquidazione sulla base delle stesse norme di cui all'art. 8  D.L. 255 conv. in L. 391/1981, dal 1 febbraio 1981.

L'effetto della richiamata sentenza della Corte Cost. 504/1988 è consistito, pertanto, nell'anticipazione al 1 febbraio 1981 della riliquidazione della pensione, sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento dell'anzianità, rispetto alla decorrenza ed allo scaglionamento previsti dall'art.7 della cit. L. 141/1985, con conseguente spettanza in favore del personale interessato degli arretrati derivanti dalle differenze pensionistiche medio tempore maturate.

Con il ricorso introduttivo la sig.ra GIANNINI Enrichetta, insegnante elementare cessata dal servizio il 20.09.1977, ha chiesto l'accertamento del diritto ad ottenere la riliquidazione del trattamento di quiescenza, con il riconoscimento dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento dell'anzianità, a decorrere dal 1 febbraio 1981.

Occorre, peraltro, considerare che, con nota n°174/fax del 17.12.2002, l'Ufficio Scolastico Regionale - Centro servizi amministrativi per la provincia di Foggia ha comunicato che, con decreto del Provveditore agli Studi di Foggia n°3066 del 04.11.1989, è stata fatta applicazione, nei confronti della ricorrente, della cit. sentenza della Corte Cost. 504/1988.

Sicchè, stante l'intervenuta applicazione, nei confronti della ricorrente, della sentenza della Corte Cost. 504/1988, si deve ritenere che la pretesa azionata nel presente giudizio sia stata soddisfatta, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

\E[s \E[203s P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Bari il 20 dicembre 2002

IL GIUDICE

F.to(Antongiulio Martina)

 

Depositata in Segreteria il 07/01/2003        Per il Dirigente

                                                                        F.to ( Franca Maria Alfarano ) \E[s