REPUBBLICA ITALIANA sent.10/2003
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica
Referendario dott. Antongiulio
Martina
ha pronunciato la seguente
sul ricorso in materia di pensioni
civili iscritto al n°11785 (ex 4534/C - ex 140739) del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra
GIANNINI Enrichetta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ernani D'Agostino
e Giorgio Colnago, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma
alla via Ugo De Carolis 64, giusta procura in calce al ricorso
contro
il MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE ed il MINISTERO DEL TESORO,
in persona dei rispettivi Ministri pro tempore
FATTO E SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, depositato
in data 13.04.1989, la sig.ra GIANNINI Enrichetta, insegnante elementare
collocata in quiescenza dal 20.09.1977, ha chiesto l'accertamento del diritto
ad ottenere la riliquidazione del trattamento di quiescenza, sulla base delle
intere anzianità di servizio maturate, a decorrere dal 1 febbraio 1981, così
come stabilito dal D.P.R. n°271 del 2 giugno 1981 nonché dal D.L. n°255 del 28
maggio 1981 conv. in L. 24 luglio 1981 n°391.
A seguito del decentramento delle
funzioni giurisdizionali della Corte, il fascicolo è stato trasmesso a questa
Sezione giurisdizionale regionale,
presso la quale la ricorrente ha proposto, a mezzo dell'avv. Giorgio
Colnago, tempestiva istanza di prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza pronunciata all'udienza
del 22.10.2002, si è disposta l'assunzione di informazioni presso il competente
Provveditorato agli Studi (e/o Centro di Servizi Amministrativi dell'Ufficio
Scolastico Regionale) in ordine all'eventuale applicazione nei confronti della
ricorrente della sentenza della Corte Cost. n°504/1988.
Quindi, all'odierna udienza, non
presente né rappresentata la ricorrente e non costituite le intimate
Amministrazioni, la causa è stata decisa come da dispositivo, letto nella
stessa udienza, di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini di una piana esposizione dei
termini della controversia, è appena il caso di premettere che, nel passaggio
dall'ordinamento gerarchico delle carriere all'ordinamento delle qualifiche
funzionali, l'art. 46 1° comma della L. 312/1980 ha disposto l'inquadramento,
nel nuovo assetto, del personale della scuola in servizio alla data del 1
giugno 1977, a fini giuridici dalla stessa data, ed ai fini economici dal 1
aprile 1979.
I dipendenti cessati dal servizio successivamente
alla suddetta data di decorrenza giuridica fino a quella di decorrenza
economica, sono stati inquadrati nei livelli retributivi funzionali di cui alla
L. 312/1980 ai soli fini del trattamento di quiescenza, con valutazione
convenzionale dell'anzianità di servizio, sulla base del criterio del c.d.
“maturato economico” (art. 160 cpv. L. 312/1980 cit.).
Nell'art. 152 L. cit., il legislatore
ha, peraltro, programmato il graduale riconoscimento dell'eventuale maggiore
anzianità rispetto a quella convenzionale da effettuarsi, con priorità, nei
confronti di coloro che maturino il diritto al trattamento di quiescenza.
L'art. 8 del D.L. 255/1981 (recante
“copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti
la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni
ordine e grado, compresa l'università”) conv. con mod. nella L. 391/1981,
ha previsto, per il personale collocato
a riposo con decorrenza successiva al 1 febbraio 1981, la liquidazione della
pensione sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle
anzianità ed ha disposto che “il personale cessato dal servizio nel corso di
vigenza del triennio contrattuale 1979 - 81 decorrente dal …….1° aprile 1979
per il personale della scuola, si considera inquadrato nei nuovi livelli
retributivi, ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri
stabiliti per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con
riferimento all'anzianità maturata sino alla data di cessazione dal servizio.La
pensione viene riliquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dal
riconoscimento delle anzianità”.
La successiva L. 141/1985 ha previsto,
all'art. 7, che “il trattamento di quiescenza del personale civile e militare
dello Stato, inquadrato nei livelli retributivi a norma degli artt. 3, 46, 101
e 140 della L. 312/1980, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica
previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento dell'intera
anzianità pregressa a norma dell'art. 152 della legge medesima, è riliquidato
con decorrenza economica dal 1 gennaio 1986 secondo le norme contenute nel D.L.
255 conv. in L. 391/1981 e nel D.L. 283/1981 conv. in L. 432/1981.I benefici
previsti dal presente articolo sono attribuiti in ragione del 50% a decorrere
dal 1 gennaio 1986 ed interamente dal 1 gennaio 1987”.
Sennonché, con sentenza del 21.04 -
05.05.1988 n°504, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 8 del D.L. 255/1981 conv. con mod. nella L. 391/1981
nella parte in cui non prevede l'estensione ai dipendenti della scuola
collocati in quiescenza fra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 dei benefici
concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data.
In altri termini, il personale della
scuola, collocato in quiescenza fra la suddetta data di decorrenza giuridica (1
giugno 1977) e la data di decorrenza economica (1 aprile 1979) degli
inquadramenti ex L. 312/1980, cui, in virtù del cit. art. 7 della L. 141/1985,
la pensione era stata riliquidata secondo le norme contenute nel D.L. 255 conv.
in L. 391/1981 e, pertanto, sulla base dell'intero beneficio derivante dal
riconoscimento delle anzianità, solo a decorrere dal 1 gennaio 1986 (e con il
menzionato scaglionamento del beneficio), si è visto riconoscere, per effetto
della suddetta sentenza n°504/1988 della Corte Cost., il diritto alla
riliquidazione sulla base delle stesse norme di cui all'art. 8 D.L. 255 conv. in L. 391/1981, dal 1
febbraio 1981.
L'effetto della richiamata sentenza
della Corte Cost. 504/1988 è consistito, pertanto, nell'anticipazione al 1
febbraio 1981 della riliquidazione della pensione, sulla base dell'intero
beneficio derivante dal riconoscimento dell'anzianità, rispetto alla decorrenza
ed allo scaglionamento previsti dall'art.7 della cit. L. 141/1985, con
conseguente spettanza in favore del personale interessato degli arretrati
derivanti dalle differenze pensionistiche medio tempore maturate.
Con il ricorso introduttivo la sig.ra
GIANNINI Enrichetta, insegnante elementare cessata dal servizio il 20.09.1977,
ha chiesto l'accertamento del diritto ad ottenere la riliquidazione del
trattamento di quiescenza, con il riconoscimento dell'intero beneficio
derivante dal riconoscimento dell'anzianità, a decorrere dal 1 febbraio 1981.
Occorre, peraltro, considerare che, con
nota n°174/fax del 17.12.2002, l'Ufficio Scolastico Regionale - Centro servizi
amministrativi per la provincia di Foggia ha comunicato che, con decreto del
Provveditore agli Studi di Foggia n°3066 del 04.11.1989, è stata fatta
applicazione, nei confronti della ricorrente, della cit. sentenza della Corte
Cost. 504/1988.
Sicchè, stante l'intervenuta
applicazione, nei confronti della ricorrente, della sentenza della Corte Cost.
504/1988, si deve ritenere che la pretesa azionata nel presente giudizio sia
stata soddisfatta, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per disporre
l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione
Giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Bari il 20 dicembre 2002
F.to(Antongiulio Martina)
F.to ( Franca Maria Alfarano )