REPUBBLICA ITALIANA Sent.n.580/03
In nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo
composta dai seguenti Magistrati
Dott. Vito Minerva Presidente
Dott. Luciano
Calamaro
Consigliere
Dott. Silvio Benvenuto Consigliere Rel.
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al numero 303/R del Registro di segreteria,
proposto dal Sostituto Procuratore Generale, dottor Massimo Perin, nei confronti del signor Enzo Mancinelli,
nato il 27.3.1947, residente a Francavilla a mare, via della Rinascita 10.
Uditi nella pubblica Udienza del 24 settembre 2003,
il Relatore Cons. Silvio Benvenuto, il Sostituto Procuratore Generale, dottor
Massimo Perin, non rappresentato il convenuto.
Esaminati gli atti e i documenti della causa.
FATTO
Con atto, ritualmente notificato , Il Sostituto
Procuratore generale, dottor Massimo Perin, ha citato il convenuto, a comparire
avanti a questa Sezione, per ivi
sentirsi condannare al pagamento a favore dell'Erario, della somma
di € 3.096,39 (tremilanovantasei/39 euro) corrispondente a £.
5.995.000, o di quella diversa somma, stabilita
dalla Sezione giudicante, che risultasse in corso di causa, aumentata della
rivalutazione monetaria, degli interessi legali, dalla pubblicazione della
sentenza fino al soddisfo e con le spese del giudizio.
La citazione trae origine dai seguenti fatti, quali risultano dall'atto di
citazione e dagli altri documenti acquisiti alla causa.
Il Tribunale amministrativo
regionale per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara - ha emesso la sentenza
n. 803 del 2001 a seguito del ricorso n. 637/1999, presentato contro l'A.S.L.
di Chieti, dal sig. Alfonso De Toma.
Con la predetta sentenza, il giudice
dell'ottemperanza ha accolto il ricorso per ottenere, da parte
dell'amministrazione sanitaria locale di Chieti, la conformazione alla sentenza
del 21 novembre 1996, n. 688 dello stesso Tar, il quale aveva riconosciuto, a
favore del ricorrente, il diritto a percepire delle differenze retributive
spettanti in relazione all'espletamento di mansioni superiori.
A seguito di questa sentenza n.803
del 2001 l'amministrazione, non avendo
adempiuto l'obbligo imposto dalla sentenza del giudice amministrativo n.
688/1996, doveva, nella persona del Direttore generale p.t. dell'Azienda U.S.L.
di Chieti, dare concreta esecuzione al decisum della prima sentenza.
In caso di perdurante inadempimento
dell'amministrazione, avrebbe dovuto procedere, per l'ottemperanza al
giudicato, il difensore civico della Regione Abruzzo, nella qualità di
commissario ad acta.
Poiché l'amministrazione non si è
conformata al giudicato in parola, si è reso necessario l'intervento del
commissario ad acta, cui sono
seguiti aggravi di costi che costituiscono, a giudizio della Procura regionale,
danno erariale, in quanto si tratta di spese che potevano essere evitate, qualora l'amministrazione avesse
ottemperato alla decisione del giudice amministrativo, nei tempi imposti da
quest'ultimo.
Il
Commissario ad acta, nella persona del difensore civico per la Regione
Abruzzo, ha poi inoltrato all' Ufficio della Procura regionale, una lettera
contenente l'importo delle spese sostenute per la predetta procedura, pari a un
costo di € 3.096,39.
La
responsabilità di queste spese sono state contestate, in un primo momento,
dalla Procura e, previo invito a
controdedurre del 16.10.2002, al Direttore generale p.t. dell'Azienda U.S.L. di
Chieti, dott. Luigi Conga.
Quest'ultimo,
dopo avere ricevuto l'intimazione di cui sopra, ha fatto pervenire in data
27.11.2002, una memoria difensiva del 20.11.2002, con l'assistenza degli avv.ti
Boschetti Antonio e Colalillo Vincenzo, con la quale, ha sostenuto che «l'azienda sanitaria non eseguì la sentenza
n. 688/96 per determinazione dell'allora Direttore amministrativo dott. Enzo
Mancinelli che ritenne di attendere l'intervento del commissario ad acta. Da
ciò consegue che il D.G. non poteva procedere alla liquidazione di quanto
richiesto dal De Toma senza un'accurata e puntuale determinazione del direttore
amministrativo che, lo si ribadisce, ha ritenuto di attendere l'intervento del
commissario ad acta».
A
seguito della predetta memoria difensiva del direttore generale Luigi Conga, la
Procura regionale ha emesso, in data 15 gennaio 2003, altro invito a dedurre
nei confronti del dott. Mancinelli Enzo, direttore amministrativo, all'epoca dei
fatti, dell'A.S.L. di Chieti, con competenza, in
ordine
all'evasione della pratica di liquidazione degli emolumenti spettanti al
dipendente
Alfonso De Toma .
Il
predetto atto di contestazione è stato notificato al medesimo dirigente, in
data 28 gennaio 2003.
A
seguito delle suddette contestazioni, il dott. Mancinelli Enzo ha presentato,
in data 18 febbraio 2003, una memoria difensiva con la quale ha illustrato la
sua posizione.
Il
dirigente intimato, ha sostenuto di avere ricevuto, in data 27.12.2001, la
sentenza del Tar Abruzzo n. 803/2001, la quale era invece pervenuta all'Azienda
sanitaria in data 8.10.2001.
Sulla
base di ciò, e in considerazione del
periodo festivo di fine anno, il convenuto non aveva avuto modo di affrontare
la questione dell'attuazione della sentenza con il necessario approfondimento.
Lo
stesso dott. Mancinelli sostiene che , qualora la sentenza e la relativa
proposta di delibera di competenza del responsabile del dipartimento affari
generali, predisposta dal dott. Luciano di Odoardo, gli fossero pervenute in
modo sollecito, egli avrebbe avuto il tempo di approfondire le modalità di
attuazione della sentenza ai fin dell'adozione di un provvedimento che non
desse luogo ad alcun dubbio.
Nella
stessa memoria il dottor Mancinelli aggiunge testualmente: “ Che stava per
arrivare il Commissario ad acta non voleva dire che io mi dovevo precipitare a
dare ulteriore corso alla proposta di delibera senza aver prima fatto tale
approfondimento. Dicevo allora, in considerazione che il tempo concesso dalla
sentenza per l'ottemperanza già era abbondantemente scaduto : ' è meglio che il
provvedimento venga adottato dal Commissario ad acta, piuttosto che io dia
precipitosamente un parere favorevole su una proposta di delibera su cui,
destando la stessa seri dubbi, non ho prima effettuato le verifiche del caso '
“
Conseguentemente,
il dirigente in parola ha ritenuto di non potere adottare la proposta di
delibera di adempimento al decisum del giudice amministrativo, in
assenza di un chiarimento sui dubbi sorti in merito all'interpretazione della
sentenza.
Sulla
base di ciò, il dott. Mancinelli Enzo ha chiesto di non considerare colposo il
proprio comportamento.
Nel
corso dell'audizione personale, tenuta presso gli Uffici della Procura, in data
5 marzo 2003, il dottor Mancinelli ha ribadito quanto rappresentato nelle
memorie difensive, aggiungendo che l'Ufficio da lui diretto era anche gravato
da moltissimo lavoro e che il medesimo aveva informato il direttore generale,
dott. Luigi Conga, della pratica, appena qualche giorno dopo aver ricevuto la
sentenza di ottemperanza.
A giudizio della Procura regionale emergeva, nella
vicenda in parola, una responsabilità amministrativo-contabile del signor Enzo
Mancinelli che non aveva consentito alla stessa Procura l'archiviazione del
procedimento, sussistendo tutti gli elementi per l'imputazione della
responsabilità amministrativa.
Innanzi tutto, è manifesta sia
l'esistenza di un rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata,
essendo, all'epoca dei fatti, il dottor Mancinelli un dirigente amministrativo
dell'A.S.L. di Chieti, sia il nesso di causalità tra la condotta omissiva e
l'evento dannoso, consistente nel pagamento di costi aggiuntivi, derivanti dal
giudizio di ottemperanza della sentenza del Tar Abruzzo n. 803/2001.
Altrettanto evidente sarebbe l'elemento psicologico, sotto il profilo
della colpa grave, per non aver, il dott. Mancinelli Enzo, eseguito la
decisione del giudice amministrativo, senza gli oneri dell'ottemperanza, evitando,
così, tutte le conseguenze riportate in narrativa.
Infatti, sia la giurisprudenza e sia
la dottrina amministrativa hanno avuto modo di affermare che l'intervento del
commissario ad acta nasce sempre dalla “latitanza” delle
amministrazioni ad esercitare le proprie funzioni o per incapacità o per
l'ostinazione delle stesse a uniformarsi alla decisione giudiziale.
L'inottemperanza è stata, altresì,
vista come “un fatto di ribellione al giudicato”, con la conseguenza che
colui che ricorre al giudizio d'ottemperanza chiede al giudice di disporre,
tramite il commissario ad acta, gli atti che l'amministrazione non vuol
fare o, perlomeno, ritarda di adottare.
L'intervento del commissario ad
acta ha, come conseguenza, il sorgere di costi aggiuntivi per il bilancio
dell'amministrazione venuta meno all'obbligo di conformarsi al giudicato.
In materia di esecuzione delle
sentenze, la giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, Sezione Piemonte del 22
dicembre 1999, n. 2225/EL/99) ha evidenziato - si sostiene sempre nell'atto di
citazione -che l'aver omesso di effettuare i pagamenti a terzi creditori, a
seguito di pronunce di condanna dell'ente pubblico, costituisce un
comportamento che assume carattere di particolare gravità, giacché, dopo la
pronuncia giurisdizionale di condanna, divenuta esecutiva, il pubblico
amministratore, è giuridicamente tenuto a
dare esecuzione alla medesima
sentenza, non essendovi sul punto alcun
margine di discrezionalità.
Invero, anche nella vicenda in esame
si sarebbe assistito a un comportamento di ostruzione alla decisione del
giudice amministrativo, il quale fin dalla sentenza del 21 novembre 1996, n.
688 aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive spettanti, in
relazione all'espletamento di mansioni superiori, rispetto alla qualifica
rivestita dal sig. De Toma Alfonso.
Quest'ultima sentenza, così come
emerge dalla decisione di ottemperanza n. 803/2001, era stata regolarmente
notificata e non era stata appellata dall'amministrazione soccombente, con la
conseguenza che all'azienda sanitaria non restava altro da fare che eseguirla.
La persistenza dell'inadempimento
ha, dunque, comportato l'intervento del commissario ad acta, i cui costi
devono necessariamente gravare sul
dottor Mancinelli.
Infatti, la giurisprudenza ha
affermato - sottolinea l'atto di citazione- che il mancato pagamento di quanto
dovuto dall'amministrazione al proprio creditore (e come tale deve essere
inteso il sig. De Toma Alfonso, una volta ottenuto il
provvedimento favorevole da parte del giudice amministrativo) costituisce,
oltre che un ingiustificato spregio dei diritti dei terzi creditori, anche una
lesione degli interessi dell'ente pubblico che si trova a sostenere maggiori
spese per interessi legali, rivalutazione monetaria e rifusione dei costi
legali (Corte dei Conti, II Sez., n. 238/A del 4.7.2001).
A questo si deve aggiungere che, nel
caso di specie,sarebbe anche venuto meno il rispetto della necessaria
efficienza ed efficacia richieste dalla legge (art. 1 legge n. 241 del 1990).
Va inoltre considerato che la nomina
del commissario ad acta, da parte del
giudice dell'ottemperanza, non fa
venir meno la competenza a provvedere in capo all'organo ordinario dell'ente
cui incombe l'esecuzione del giudicato (v., ex plurimis, Cons. Stato,
sez. V, 1 aprile 1996, n. 329; sez. V, 3 febbraio 1999, n. 109 e n. 1329 del 6
ottobre 1999).
Sulla
base delle dichiarazioni, trasmesse alla Procura, dal dott. Luigi Conga, la
stessa Procura non ha ritenuto, fatta salva, a suo avviso, ogni diversa
valutazione da parte del Collegio, con riferimento ai poteri sindacatori di cui
agli artt. 73 e segg.
del T.U. 1214/1934, che sussista un comportamento gravemente colposo del
predetto direttore generale.
Infine, per quanto attiene alle
dichiarazioni del dott. Luciano Di Odoardo, le quali non vengono confermate
nelle memorie difensive dal convenuto,
l'atto di citazione afferma che la Sezione potrebbe, nell'ambito del suo
prudente apprezzamento dei fatti di causa, assumere la testimonianza del
medesimo dott. Luciano Di Odoardo, ai sensi dell'art. 15 del R.D. 13.8.1993, n.
1038, sui fatti cui alla dichiarazione del 6.12.2002 di cui sopra.
Il
danno erariale subito dall'azienda sanitaria ammonta, alle spese di giudizio
liquidate a favore del ricorrente (€ 774,49) e alle spese relative al costo
dell'incarico di Commissario ad acta (€ 2.140,00 + € 181, 90 per IRAP).
La Procura regionale ,
pertanto, chiede nell'atto di citazione la condanna del signorr Enzo Mancinelli
al pagamento a favore dell'Erario, della somma di € 3.096,39 (tremilanovantasei/39
euro), corrispondente a £. 5.995.000 o
di quella diversa somma, stabilita dalla sezione giudicante, che risulterà in
corso di causa, aumentata della rivalutazione monetaria, degli interessi
legali, dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e con le spese del
giudizio.
Con atto depositato il 3 settembre
2003, il signor Enzo Mancinelli si è formalmente costituito depositando
memoria, nella quale, premesso di confermare quanto rappresentato nelle
predette deduzioni difensive, sostiene innanzitutto che, quanto meno per le
spese di ottemperanza
( € 774,49 ), nessuna responsabilità
gli può essere addebitata, atteso che aveva assunto le funzioni di Direttore
amministrativo dell'Azienda USL di Chieti in data 1.2.2001, laddove,il giudizio
di ottemperanza in parola risulta avviato nel 1999 e definito con sentenza
n.804/01 discussa in pubblica Udienza il 5.7.2001, senza che egli fosse stato
messo a corrente di alcunché.
Aggiunge poi testualmente il
signor Mancinelli “ in disparte la questione circa la riconoscibilità
del credito per le mansioni superiori esercitate dal sig. De Toma dopo la
proposizione del primitivo ricorso (avutasi l'11.2.1989) , ove pure l'azienda
USL di Chieti avesse tempestivamente ottemperato alla sentenza del TAR il
ricorrente, comunque sia… non si sarebbe di certo acquietato, stante il
notevole divario sussistente tra le somme del medesimo pretese in pagamento e
quelle invece correttamente ritenute dovute e, come tali, effettivamente
liquidate dal Commissario ad acta “.
Aggiunge ancora il signor Mancinell
che “ per assurdo, ove l'Azienda USL di
Chieti avesse dato tempestivamente ottemperato, dando attuazione alle proprie
determinazioni in ordine al quantum del dovuto il fatto, vista
l'insanabilità del contrasto sussistente tra le posizioni in conflitto, di
certo, non l'avrebbe posta al riparo da un nuovo giudizio di ottemperanza
dinnanzi al TAR di Pescara, e questo, di per sé avrebbe, di sicuro comportato -
come è facile intuire - un aggravio di spese per l'Ente “.
Nella memoria si sostiene altresì
che le dichiarazioni del Direttore generale dell'Azienda USL di Chieti, dottor
Luigi Conga e quelle del dottor Luciano Di Odoardo,acquisite agli atti dalla
Procura regionale, sarebbe fra loro contraddittorie e basate su presupposti
errati, talché se la responsabilità amministrativa contestata, si basasse su tali dichiarazioni, essa sarebbe priva di
fondamento.
Si insiste, infine, sul limitato
tempo avuto a disposizione per dare esecuzione alla sentenza di ottemperanza.
La memoria conclude chiedendo che la
domanda proposta nell'atto di citazione sia respinta perché infondata, e
comunque che da essa si escludano, per le ragioni esposte, le spese del giudizio di ottemperanza nella
misura di € 774,49.
In ulteriore subordine si chiede che
siano concesse le riduzioni che appaiono eque e di giustizia, considerato
l'eccessivo carico di lavoro gravante sul convenuto.
Nel corso della discussione orale in
pubblica Udienza, non rappresentato il convenuto, il Sostituto Procuratore
generale ha insistito per l'accoglimento del ricorso sottolineando in particolare
che dagli atti risultava evidente che il signor Mancinelli aveva, con grave
colpa, atteso l'intervento del Commissario ad acta, i cui consequenziali costi
avevano rappresentato un danno erariale per l'Amministrazione.
Per quanto concerne la quantificazione
definitiva del danno, il Sostituto Procuratore generale ha dichiarato di
rimettersi alle valutazioni del Collegio.
DIRITTO
Per quanto concerne la contestazione
mossa nell'atto di citazione al signor Mancinelli di responsabilità
amministrativa relativamente alla somma di € 774,49 liquidata al ricorrente con
la sentenza ( giudizio di ottemperanza ) n.803/2001, trattasi di domanda che
non può essere accolta in quanto, in
ordine a tale procedimento giudiziario,
non risultano comportamenti addebitabili al signor Mancinelli, che aveva assunto le funzioni di Direttore
amministrativo soltanto dall'1.2.2001,
mentre il giudizio di ottemperanza risulta avviato nel 1999 e discusso in
pubblica udienza e definito con sentenza successivamente all'assunzione delle funzioni di cui si è detto.
Emerge, invece, evidente, dagli
atti, la responsabilità amministrativa del signor Mancinelli per aver
ritardato, con comportamento contrassegnato da colpa grave, l'esecuzione del
giudizio di ottemperanza, provocando con la sua inerzia l'intervento del
Commissario ad acta, con gli oneri conseguenziali che ne sono derivati
all'Amministrazione.
Nell'atto di citazione la Procura
regionale ha esattamente osservato che la
nomina del commissario ad acta,
da parte del giudice dell'ottemperanza, non fa venir meno la competenza a
provvedere in capo all'organo ordinario dell'ente cui incombe l'esecuzione del
giudicato (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 1996, n. 329;
sez. V, 3 febbraio 1999, n. 109 e n. 1329 del 6 ottobre 1999).
Né può essere invocata ad esimente
la necessità di approfondire
la sentenza e il tempo limitato che
vi era stato a disposizione.
E' lo stesso convenuto che nella
memoria del 18 febbraio afferma esplicitamente di aver preferito attendere
l'intervento del Commissario ad acta, pur non potendo ignorare che ciò avrebbe
comportato altri oneri a carico dell'Amministrazione.
E non è certamente un valido
argomento a difesa il fatto che colui che aveva vinto il ricorso per
ottemperanza pretendeva una cifra diversa da quella che l'Amministrazione
riteneva dovuta.
L'Amministrazione ( e quindi per la
parte di sua competenza, il signor Mancinelli ) doveva adottare il
provvedimento esecutivo del giudicato di ottemperanza sulla base dei calcoli ritenuti da essa corretti e non poteva
insistere nella sua inerzia soltanto perché colui che aveva vinto il ricorso si sarebbe potuto ritenere non soddisfatto e
avrebbe potuto avviare altro giudizio nei confronti dell'Amministrazione.
Si tratta di argomentazione
inconsistente al fine di giustificare l'inerzia nell'adozione del provvedimento
dovuto, tanto più che, come è poi risultato, il Commissario ad acta ha adottato
un provvedimento che ha disatteso le maggiori pretese del signor Alfonso De
Toma.
Per le ragioni esposte questo
Collegio giudica che il comportamento tenuto
nella circostanza dal signor
Mancinelli sia stato contrassegnato da
colpa grave per aver provocato, con la sua ingiustificata inerzia, l'intervento
del Commissario ad acta con gli oneri conseguenziali che ne sono scaturiti
sull'Amministrazione.
Peraltro, pur giudicando questo Collegio che nel caso
in esame vi sia stata, per le ragioni esposte, la responsabilità del convenuto
che, per colpa grave, ha provocato un danno erariale all'Amministrazione, lo
stesso Collegio ritiene, avvalendosi del potere riduttivo ad esso riconosciuto
dalle norme vigenti, di poter fissare l'importo del danno che il convenuto
è chiamato a rifondere All'Azienda USL
di Chieti nbella più limitata somma di complessivi €
1.400 ( millequattrocento euro
), comprensivi anche della rivalutazione monetaria.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo
CONDANNA
il signor
Enzo Mancinelli al pagamento, a favore dell'Azienda USL di Chieti € 1.400 (
millequattrocento euro ) comprensivi
della rivalutazione monetaria.
Sulla somma sopra indicata sono dovuti gli interessi
legali dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto,il signor
Enzo Mancinelli è altresì condannato al pagamento delle spese di giustizia che,
sino alla pubblicazione della sentenza, si liquidano in …
Così deciso in L'Aquila nella pubblica Udienza del 24
settembre 2003.
Il Relatore Estensore Il Presidente
( Cons. Silvio Benvenuto ) ( dott. Vito Minerva )
Depositata in Segreteria il 31/10/2003
Il Direttore della segreteria.