REPUBBLICA ITALIANA      Sent.n.580/03

In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo

composta dai seguenti Magistrati

Dott. Vito Minerva                       Presidente

Dott. Luciano  Calamaro                  Consigliere

Dott. Silvio Benvenuto                      Consigliere Rel.

 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero 303/R del Registro di segreteria, proposto dal Sostituto Procuratore Generale, dottor Massimo Perin,  nei confronti del signor Enzo Mancinelli, nato il 27.3.1947, residente a Francavilla a mare, via della Rinascita 10.

Uditi nella pubblica Udienza del 24 settembre 2003, il Relatore Cons. Silvio Benvenuto, il Sostituto Procuratore Generale, dottor Massimo Perin, non rappresentato il convenuto.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

                                                    FATTO

Con atto, ritualmente notificato , Il Sostituto Procuratore generale, dottor Massimo Perin, ha citato il convenuto, a comparire avanti a questa Sezione,  per ivi sentirsi condannare al  pagamento a favore dell'Erario, della somma di € 3.096,39 (tremilanovantasei/39 euro) corrispondente a £. 5.995.000,  o di quella diversa somma, stabilita dalla Sezione giudicante, che risultasse in corso di causa, aumentata della rivalutazione monetaria, degli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e con le spese del giudizio.

La citazione trae origine dai seguenti  fatti, quali risultano dall'atto di citazione e dagli altri documenti acquisiti alla causa. 

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara - ha emesso la sentenza n. 803 del 2001 a seguito del ricorso n. 637/1999, presentato contro l'A.S.L. di Chieti, dal sig. Alfonso De Toma.

Con la predetta sentenza, il giudice dell'ottemperanza ha accolto il ricorso per ottenere, da parte dell'amministrazione sanitaria locale di Chieti, la conformazione alla sentenza del 21 novembre 1996, n. 688 dello stesso Tar, il quale aveva riconosciuto, a favore del ricorrente, il diritto a percepire delle differenze retributive spettanti in relazione all'espletamento di mansioni superiori.

A seguito di questa sentenza n.803 del 2001 l'amministrazione,  non avendo adempiuto l'obbligo imposto dalla sentenza del giudice amministrativo n. 688/1996, doveva, nella persona del Direttore generale p.t. dell'Azienda U.S.L. di Chieti, dare concreta esecuzione al decisum della prima sentenza.

In caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione, avrebbe dovuto procedere, per l'ottemperanza al giudicato, il difensore civico della Regione Abruzzo, nella qualità di commissario ad acta.

Poiché l'amministrazione non si è conformata al giudicato in parola, si è reso necessario l'intervento del commissario ad acta, cui sono seguiti aggravi di costi che costituiscono, a giudizio della Procura regionale, danno erariale, in quanto si tratta di spese che potevano essere  evitate, qualora l'amministrazione avesse ottemperato alla decisione del giudice amministrativo, nei tempi imposti da quest'ultimo.

Il Commissario ad acta, nella persona del difensore civico per la Regione Abruzzo, ha poi inoltrato all' Ufficio della Procura regionale, una lettera contenente l'importo delle spese sostenute per la predetta procedura, pari a un costo di € 3.096,39.

La responsabilità di queste spese sono state contestate, in un primo momento, dalla Procura e,  previo invito a controdedurre del 16.10.2002, al Direttore generale p.t. dell'Azienda U.S.L. di Chieti, dott. Luigi Conga.

Quest'ultimo, dopo avere ricevuto l'intimazione di cui sopra, ha fatto pervenire in data 27.11.2002, una memoria difensiva del 20.11.2002, con l'assistenza degli avv.ti Boschetti Antonio e Colalillo Vincenzo, con la quale,  ha sostenuto che «l'azienda sanitaria non eseguì la sentenza n. 688/96 per determinazione dell'allora Direttore amministrativo dott. Enzo Mancinelli che ritenne di attendere l'intervento del commissario ad acta. Da ciò consegue che il D.G. non poteva procedere alla liquidazione di quanto richiesto dal De Toma senza un'accurata e puntuale determinazione del direttore amministrativo che, lo si ribadisce, ha ritenuto di attendere l'intervento del commissario ad acta».

A seguito della predetta memoria difensiva del direttore generale Luigi Conga, la Procura regionale ha emesso, in data 15 gennaio 2003, altro invito a dedurre nei confronti del dott. Mancinelli Enzo, direttore amministrativo, all'epoca dei fatti, dell'A.S.L. di Chieti, con competenza, in

ordine all'evasione della pratica di liquidazione degli emolumenti spettanti al

dipendente Alfonso De Toma .

Il predetto atto di contestazione è stato notificato al medesimo dirigente, in data 28 gennaio 2003.

A seguito delle suddette contestazioni, il dott. Mancinelli Enzo ha presentato, in data 18 febbraio 2003, una memoria difensiva con la quale ha illustrato la sua posizione.

Il dirigente intimato, ha sostenuto di avere ricevuto, in data 27.12.2001, la sentenza del Tar Abruzzo n. 803/2001, la quale era invece pervenuta all'Azienda sanitaria in data 8.10.2001.

Sulla base di ciò,  e in considerazione del periodo festivo di fine anno, il convenuto non aveva avuto modo di affrontare la questione dell'attuazione della sentenza con il necessario approfondimento.

Lo stesso dott. Mancinelli sostiene che , qualora la sentenza e la relativa proposta di delibera di competenza del responsabile del dipartimento affari generali, predisposta dal dott. Luciano di Odoardo, gli fossero pervenute in modo sollecito, egli avrebbe avuto il tempo di approfondire le modalità di attuazione della sentenza ai fin dell'adozione di un provvedimento che non desse luogo ad alcun dubbio.

Nella stessa memoria il dottor Mancinelli aggiunge testualmente: “ Che stava per arrivare il Commissario ad acta non voleva dire che io mi dovevo precipitare a dare ulteriore corso alla proposta di delibera senza aver prima fatto tale approfondimento. Dicevo allora, in considerazione che il tempo concesso dalla sentenza per l'ottemperanza già era abbondantemente scaduto : ' è meglio che il provvedimento venga adottato dal Commissario ad acta, piuttosto che io dia precipitosamente un parere favorevole su una proposta di delibera su cui, destando la stessa seri dubbi, non ho prima effettuato le verifiche del caso ' “

Conseguentemente, il dirigente in parola ha ritenuto di non potere adottare la proposta di delibera di adempimento al decisum del giudice amministrativo, in assenza di un chiarimento sui dubbi sorti in merito all'interpretazione della sentenza.

Sulla base di ciò, il dott. Mancinelli Enzo ha chiesto di non considerare colposo il proprio comportamento.

Nel corso dell'audizione personale, tenuta presso gli Uffici della Procura, in data 5 marzo 2003, il dottor Mancinelli ha ribadito quanto rappresentato nelle memorie difensive, aggiungendo che l'Ufficio da lui diretto era anche gravato da moltissimo lavoro e che il medesimo aveva informato il direttore generale, dott. Luigi Conga, della pratica, appena qualche giorno dopo aver ricevuto la sentenza di ottemperanza.

A giudizio della Procura regionale emergeva, nella vicenda in parola, una responsabilità amministrativo-contabile del signor Enzo Mancinelli che non aveva consentito alla stessa Procura l'archiviazione del procedimento, sussistendo tutti gli elementi per l'imputazione della responsabilità amministrativa.

Innanzi tutto, è manifesta sia l'esistenza di un rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata, essendo, all'epoca dei fatti, il dottor Mancinelli un dirigente amministrativo dell'A.S.L. di Chieti, sia il nesso di causalità tra la condotta omissiva e l'evento dannoso, consistente nel pagamento di costi aggiuntivi, derivanti dal giudizio di ottemperanza della sentenza del Tar Abruzzo n. 803/2001.

Altrettanto evidente sarebbe  l'elemento psicologico, sotto il profilo della colpa grave, per non aver, il dott. Mancinelli Enzo, eseguito la decisione del giudice amministrativo, senza gli oneri dell'ottemperanza, evitando, così, tutte le conseguenze riportate in narrativa.

Infatti, sia la giurisprudenza e sia la dottrina amministrativa hanno avuto modo di affermare che l'intervento del commissario ad acta nasce sempre dalla “latitanza” delle amministrazioni ad esercitare le proprie funzioni o per incapacità o per l'ostinazione delle stesse a uniformarsi alla decisione giudiziale.

L'inottemperanza è stata, altresì, vista come “un fatto di ribellione al giudicato”, con la conseguenza che colui che ricorre al giudizio d'ottemperanza chiede al giudice di disporre, tramite il commissario ad acta, gli atti che l'amministrazione non vuol fare o, perlomeno, ritarda di adottare.

L'intervento del commissario ad acta ha, come conseguenza, il sorgere di costi aggiuntivi per il bilancio dell'amministrazione venuta meno all'obbligo di conformarsi al giudicato.

In materia di esecuzione delle sentenze, la giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, Sezione Piemonte del 22 dicembre 1999, n. 2225/EL/99) ha evidenziato - si sostiene sempre nell'atto di citazione -che l'aver omesso di effettuare i pagamenti a terzi creditori, a seguito di pronunce di condanna dell'ente pubblico, costituisce un comportamento che assume carattere di particolare gravità, giacché, dopo la pronuncia giurisdizionale di condanna, divenuta esecutiva, il pubblico amministratore, è giuridicamente tenuto a

dare esecuzione alla medesima sentenza, non essendovi sul punto alcun

margine di discrezionalità.

Invero, anche nella vicenda in esame si sarebbe assistito a un comportamento di ostruzione alla decisione del giudice amministrativo, il quale fin dalla sentenza del 21 novembre 1996, n. 688 aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive spettanti, in relazione all'espletamento di mansioni superiori, rispetto alla qualifica rivestita dal sig. De Toma Alfonso.

Quest'ultima sentenza, così come emerge dalla decisione di ottemperanza n. 803/2001, era stata regolarmente notificata e non era stata appellata dall'amministrazione soccombente, con la conseguenza che all'azienda sanitaria non restava altro da fare che eseguirla.

La persistenza dell'inadempimento ha, dunque, comportato l'intervento del commissario ad acta, i cui costi devono necessariamente gravare sul  dottor Mancinelli.

Infatti, la giurisprudenza ha affermato - sottolinea l'atto di citazione- che il mancato pagamento di quanto dovuto dall'amministrazione al proprio creditore (e come tale deve essere inteso il sig. De Toma Alfonso, una volta ottenuto il provvedimento favorevole da parte del giudice amministrativo) costituisce, oltre che un ingiustificato spregio dei diritti dei terzi creditori, anche una lesione degli interessi dell'ente pubblico che si trova a sostenere maggiori spese per interessi legali, rivalutazione monetaria e rifusione dei costi legali (Corte dei Conti, II Sez., n. 238/A del 4.7.2001).

A questo si deve aggiungere che, nel caso di specie,sarebbe anche venuto meno il rispetto della necessaria efficienza ed efficacia richieste dalla legge (art. 1 legge n. 241 del 1990).

Va inoltre considerato che la nomina del commissario ad acta, da parte del

giudice dell'ottemperanza, non fa venir meno la competenza a provvedere in capo all'organo ordinario dell'ente cui incombe l'esecuzione del giudicato (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 1996, n. 329; sez. V, 3 febbraio 1999, n. 109 e n. 1329 del 6 ottobre 1999).

Sulla base delle dichiarazioni, trasmesse alla Procura, dal dott. Luigi Conga, la stessa Procura non ha ritenuto, fatta salva, a suo avviso, ogni diversa valutazione da parte del Collegio, con riferimento ai poteri sindacatori di cui agli artt. 73 e segg. del T.U. 1214/1934, che sussista un comportamento gravemente colposo del predetto direttore generale.

Infine, per quanto attiene alle dichiarazioni del dott. Luciano Di Odoardo, le quali non vengono confermate nelle memorie difensive dal convenuto,  l'atto di citazione afferma che la Sezione potrebbe, nell'ambito del suo prudente apprezzamento dei fatti di causa, assumere la testimonianza del medesimo dott. Luciano Di Odoardo, ai sensi dell'art. 15 del R.D. 13.8.1993, n. 1038, sui fatti cui alla dichiarazione del 6.12.2002 di cui sopra.

Il danno erariale subito dall'azienda sanitaria ammonta, alle spese di giudizio liquidate a favore del ricorrente (€ 774,49) e alle spese relative al costo dell'incarico di Commissario ad acta (€ 2.140,00 + € 181, 90 per IRAP).

La Procura regionale , pertanto, chiede nell'atto di citazione la condanna del signorr Enzo Mancinelli  al pagamento a favore dell'Erario, della somma di € 3.096,39 (tremilanovantasei/39 euro), corrispondente a £. 5.995.000 o di quella diversa somma, stabilita dalla sezione giudicante, che risulterà in corso di causa, aumentata della rivalutazione monetaria, degli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e con le spese del giudizio.

Con atto depositato il 3 settembre 2003, il signor Enzo Mancinelli si è formalmente costituito depositando memoria, nella quale, premesso di confermare quanto rappresentato nelle predette deduzioni difensive, sostiene innanzitutto che, quanto meno per le spese di ottemperanza

( € 774,49 ), nessuna responsabilità gli può essere addebitata, atteso che aveva assunto le funzioni di Direttore amministrativo dell'Azienda USL di Chieti in data 1.2.2001, laddove,il giudizio di ottemperanza in parola risulta avviato nel 1999 e definito con sentenza n.804/01 discussa in pubblica Udienza il 5.7.2001, senza che egli fosse stato messo a corrente di alcunché.

Aggiunge poi testualmente  il  signor Mancinelli “ in disparte la questione circa la riconoscibilità del credito per le mansioni superiori esercitate dal sig. De Toma dopo la proposizione del primitivo ricorso (avutasi l'11.2.1989) , ove pure l'azienda USL di Chieti avesse tempestivamente ottemperato alla sentenza del TAR il ricorrente, comunque sia… non si sarebbe di certo acquietato, stante il notevole divario sussistente tra le somme del medesimo pretese in pagamento e quelle invece correttamente ritenute dovute e, come tali, effettivamente liquidate dal Commissario ad acta “.

Aggiunge ancora il signor Mancinell che  “ per assurdo, ove l'Azienda USL di Chieti avesse dato tempestivamente ottemperato, dando attuazione alle proprie determinazioni in ordine al quantum del dovuto il fatto, vista l'insanabilità del contrasto sussistente tra le posizioni in conflitto, di certo, non l'avrebbe posta al riparo da un nuovo giudizio di ottemperanza dinnanzi al TAR di Pescara, e questo, di per sé avrebbe, di sicuro comportato - come è facile intuire - un aggravio di spese per l'Ente “.

Nella memoria si sostiene altresì che le dichiarazioni del Direttore generale dell'Azienda USL di Chieti, dottor Luigi Conga e quelle del dottor Luciano Di Odoardo,acquisite agli atti dalla Procura regionale, sarebbe fra loro contraddittorie e basate su presupposti errati, talché se la responsabilità amministrativa contestata, si basasse  su tali dichiarazioni, essa sarebbe priva di fondamento.

Si insiste, infine, sul limitato tempo avuto a disposizione per dare esecuzione alla sentenza di ottemperanza.

La memoria conclude chiedendo che la domanda proposta nell'atto di citazione sia respinta perché infondata, e comunque che da essa si escludano, per le ragioni esposte,  le spese del giudizio di ottemperanza nella misura di € 774,49.

In ulteriore subordine si chiede che siano concesse le riduzioni che appaiono eque e di giustizia, considerato l'eccessivo carico di lavoro gravante sul convenuto.

Nel corso della discussione orale in pubblica Udienza, non rappresentato il convenuto, il Sostituto Procuratore generale ha insistito per l'accoglimento del ricorso sottolineando in particolare che dagli atti risultava evidente che il signor Mancinelli aveva, con grave colpa, atteso l'intervento del Commissario ad acta, i cui consequenziali costi avevano rappresentato un danno erariale per l'Amministrazione.

Per quanto concerne la quantificazione definitiva del danno, il Sostituto Procuratore generale ha dichiarato di rimettersi alle valutazioni del Collegio.

DIRITTO

Per quanto concerne la contestazione mossa nell'atto di citazione al signor Mancinelli di responsabilità amministrativa relativamente alla somma di € 774,49 liquidata al ricorrente con la sentenza ( giudizio di ottemperanza ) n.803/2001, trattasi di domanda che non può essere accolta in quanto,  in ordine a tale procedimento giudiziario,  non risultano comportamenti addebitabili al signor Mancinelli,  che aveva assunto le funzioni di Direttore amministrativo  soltanto dall'1.2.2001, mentre il giudizio di ottemperanza risulta avviato nel 1999 e discusso in pubblica udienza e definito con sentenza successivamente all'assunzione  delle funzioni di cui si è detto.

Emerge, invece, evidente, dagli atti, la responsabilità amministrativa del signor Mancinelli per aver ritardato, con comportamento contrassegnato da colpa grave, l'esecuzione del giudizio di ottemperanza, provocando con la sua inerzia l'intervento del Commissario ad acta, con gli oneri conseguenziali che ne sono derivati all'Amministrazione.

Nell'atto di citazione la Procura regionale ha esattamente osservato che la

nomina del commissario ad acta, da parte del giudice dell'ottemperanza, non fa venir meno la competenza a provvedere in capo all'organo ordinario dell'ente cui incombe l'esecuzione del giudicato (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 1996, n. 329; sez. V, 3 febbraio 1999, n. 109 e n. 1329 del 6 ottobre 1999).

Né può essere invocata ad esimente la necessità di approfondire

la sentenza e il tempo limitato che vi era stato a disposizione.

E' lo stesso convenuto che nella memoria del 18 febbraio afferma esplicitamente di aver preferito attendere l'intervento del Commissario ad acta, pur non potendo ignorare che ciò avrebbe comportato altri oneri a carico dell'Amministrazione.

E non è certamente un valido argomento a difesa il fatto che colui che aveva vinto il ricorso per ottemperanza pretendeva una cifra diversa da quella che l'Amministrazione riteneva dovuta.

L'Amministrazione ( e quindi per la parte di sua competenza, il signor Mancinelli ) doveva adottare il provvedimento esecutivo del giudicato di ottemperanza  sulla base dei calcoli ritenuti da essa corretti e non poteva insistere nella sua inerzia soltanto perché colui che aveva vinto il ricorso  si sarebbe potuto ritenere non soddisfatto e avrebbe potuto avviare altro giudizio nei confronti dell'Amministrazione.

Si tratta di argomentazione inconsistente al fine di giustificare l'inerzia nell'adozione del provvedimento dovuto, tanto più che, come è poi risultato, il Commissario ad acta ha adottato un provvedimento che ha disatteso le maggiori pretese del signor Alfonso De Toma.

Per le ragioni esposte questo Collegio giudica che il comportamento tenuto

nella circostanza dal signor Mancinelli  sia stato contrassegnato da colpa grave per aver provocato, con la sua ingiustificata inerzia, l'intervento del Commissario ad acta con gli oneri conseguenziali che ne sono scaturiti sull'Amministrazione.

Peraltro, pur giudicando questo Collegio che nel caso in esame vi sia stata, per le ragioni esposte, la responsabilità del convenuto che, per colpa grave, ha provocato un danno erariale all'Amministrazione, lo stesso Collegio ritiene, avvalendosi del potere riduttivo ad esso riconosciuto dalle norme vigenti,  di poter  fissare l'importo del danno che il convenuto è chiamato a rifondere All'Azienda USL  di Chieti nbella più limitata somma di complessivi    1.400 ( millequattrocento euro  ), comprensivi anche della rivalutazione monetaria.

                                             P.Q.M.

                                 LA CORTE DEI CONTI

              Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo

                                        CONDANNA

 il signor Enzo Mancinelli al pagamento, a favore dell'Azienda USL di Chieti € 1.400 ( millequattrocento  euro ) comprensivi della rivalutazione monetaria.

Sulla somma sopra indicata sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e, pertanto,il signor Enzo Mancinelli è altresì condannato al pagamento delle spese di giustizia che, sino alla pubblicazione della sentenza, si liquidano in …

Così deciso in L'Aquila nella pubblica Udienza del 24 settembre 2003.

Il Relatore Estensore                                    Il Presidente

( Cons. Silvio Benvenuto )                     ( dott. Vito Minerva )                            

 

Depositata in Segreteria il  31/10/2003

Il Direttore della segreteria.