Sent. n. 553/E.L./2002

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria

composta dai seguenti Magistrati :

Dott. Lodovico Principato                                            Presidente

Dott. Fulvio Maria Longavita                                 Consigliere rel.

Dott. Cesare Vetrella                                                Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti del sig. F. Massimo.

Visto l'atto introduttivo della causa, iscritto al n°9835/EL del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 16/10/2002, con l'assistenza del Segretario, dr.ssa Elisa Rossetti: il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita, il P.M., nella persona del dr. Massimiliano Minerva, ed il difensore del convenuto, avv. Mario Rampini.

\E[s \E[201s FATTO

1) - Con citazione del 30/5/2002, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il dr. Massimo F., per ivi sentirlo condannare, quale dirigente dell'Unità Operativa Contratti del Comune di Perugia, al pagamento della somma di € 67.499,38 (pari a £ 130.697.033), a favore di detto comune, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio (quest'ultime a favore dello Stato), quale danno, secondo la Procura medesima, corrispondente alla quota parte del premio assicurativo sopportato dal Comune stesso per polizze stipulate per i propri amministratori e dirigenti contro i rischi di condanne, nei loro confronti, da parte di questa Corte.

2) - La citazione dà atto che, a seguito della delibera n°1442 del 12/6/1997, con cui la Giunta comunale aveva ritenuto di dare disdetta delle varie polizze assicurative -tra cui quella per responsabilità civile verso terzi- in essere con la UNIPOL , il dr. F., nella indicata sua qualità di Direttore dell'Unità Operativa Contratti, con determinazione n°21 del 30/10/1997, ha indetto apposita “gara per licitazione privata” ai fini della stipula di nuove polizze, approvando anche i capitolati speciali predisposti allo scopo ed allegati alla determinazione stessa.

Espletata la gara, poi, ha approvato anche il relativo verbale di aggiudicazione, a favore dell'associazione temporanea di imprese UNIPOL-ASSITALIA-REALE MUTUA, come da determinazione n°3 del 19/1/1998, pervenendo, nello stesso mese di gennaio del 1998, alla stipula delle polizze, tra le quali -per quel che qui rileva - la n°25810986, relativa alla “Responsabilità Civile Rischi Diversi”, volta a coprire anche i rischi professionali per responsabilità amministrativo-contabile degli Amministratori e dei Dirigenti del Comune di Perugia “per danni patrimoniali cagionati alla pubblica amministrazione, allo Stato e all'Ente di appartenenza, purché il danno venga accertato e quantificato dal giudice competente con sentenza passata in giudicato e sempre che l'azione di responsabilità sia promossa nei termini e nei modi di legge, con esclusione delle perdite derivanti da fatti dolosi” (v. pag. 2 della citazione).

3) - Assumendo come dannosa la quota parte del premio pattuito per tale polizza che si riferisce ai rischi da responsabilità amministrativo-contabile, determinata in via equitativa nel 20% del premio stesso (£ 653.485.166), da rapportare alle predette determinazioni dirigenziali, con atto del 12/3/2002 la Procura ha invitato l'odierno convenuto a dedurre, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. n°19/1994, evidenziando come, a suo giudizio, resti “del tutto fuori dal sistema l'assunzione da parte dell'ente pubblico dell'onere della tutela assicurativa dei propri amministratori e dipendenti con riferimento alla responsabilità per danni alle pubbliche finanze, per il suo evidente effetto di deresponsabilizzazione dei pubblici amministratori e dipendenti che, per effetto di siffatte polizze, non risponderebbero mai personalmente dei danni causati agli enti pubblici e, in ultima analisi, ai cittadini”.

A tal fine, ha anche considerato che il Comune di Perugia, nel rinnovo della polizza in discorso “per il 2002, con la medesima UNIPOL (e) alle medesime condizioni, ha tuttavia deciso di accollare la quota parte del premio relativo alla copertura assicurativa della responsabilità amministrativo-contabile agli stessi soggetti assicurati”, per l'incidenza del 20%.

            4) - Con nota controdeduttiva del successivo aprile 2002, il dr. F. ha declinato ogni addebito, negando la sussistenza della colpa e del danno.

Sotto il primo profilo (carenza colpa), ha osservato di essersi limitato a seguire, con le censurate determinazioni, “l'indirizzo attuato dal Comune di Perugia fin dal 1995, (di dare) copertura assicurativa agli amministratori anche per danni arrecati all'Erario” e di aver comunque escluso, nel capitolato redatto per la licitazione, le ipotesi di responsabilità per dolo e colpa grave.

Sotto il secondo profilo (carenza danno), invece, ha fatto presente che l'ampliamento della copertura assicurativa alle fattispecie dannose sostenute da colpa grave è avvenuta in sede di stipula del contratto da parte della “Società assicuratrice, senza alcun incremento di premio, rispetto all'offerta fatta in sede di licitazione privata” e, dunque, senza alcun danno per il Comune.

5) - Con l'atto introduttivo della causa, parte attrice ha ribadito gli addebiti mossi, ulteriormente illustrando le ragioni che rendono illegittime e causative di danno le forme di assicurazioni come quella all'esame; a tal fine ha confutato le argomentazioni controdeduttive del F., richiamando anche precedenti giurisprudenziali di questa Corte.

            6) - Costituitosi in giudizio, nell'interesse del F. con atto depositato il 6/9/2002, l'avv. Mario Rampini, con successiva memoria depositata il 26/9/2002, ha ribadito che la “gara è stata bandita ed aggiudicata per la copertura assicurativa dei dirigenti ed amministratori con esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave” e che l' Associazione Temporanea di Imprese, “spontaneamente e senza alcun incremento di premio, ha poi redatto una polizza ove la garanzia assicurativa veniva estesa anche alle ipotesi di responsabilità per colpa grave”.

In subordine, sempre con riferimento al danno, ha fatto presente che, qualora si dovessero interpretare gli artt. 6 e 7 del capitolato speciale nel senso, prospettato dalla Procura, che l'esclusione della responsabilità per colpa grave debba riferirsi ai soli dirigenti, il danno dovrebbe essere proporzionalmente ridotto, rispetto alla quantificazione fatta da parte attrice”.

Relativamente alla colpa, invece, il predetto difensore ha evidenziato, per la parte dell'assicurazione che riguarda gli amministratori, come il solo dato di orientamento in materia fosse costituito dall'art. 23 della l. n°816/1985, che “non prevede -ha precisato - sul piano letterale alcuna limitazione alle ipotesi di responsabilità ponendo, quale unico limite, che il rischio sia conseguente all'espletamento del mandato”.

D'altro canto, ha pure osservato la difesa, la giurisprudenza richiamata in citazione si è formata in epoca successiva alla vicenda all'esame; vicenda che, nel suo divenire, ha tenuto presente la “precedente prassi della stessa amministrazione comunale che aveva (assicurato) gli amministratori sin dal 1995 anche per danni causati all'ente di appartenenza”.

Per la parte dell'assicurazione che riguarda i dirigenti, invece, il ridetto difensore ha escluso la colpa grave, “per il semplice fatto che il convenuto era consapevole di sottoscrivere una polizza che non avrebbe determinato alcun aumento di costo a carico del comune”, avendo elaborato un capitolato nel quale era esclusa la copertura assicurativa per le ipotesi di danno provocato con dolo e/o colpa grave”, conformemente all'art. 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali -area dirigenza- del 23/12/1999, le cui bozze erano state considerate dal convenuto stesso.

In via subordinata, peraltro, è stata chiesta la riduzione del danno, “escludendo il computo del premio riguardante la copertura assicurativa dei dirigenti” e in ulteriore subordine è stato chiesto l'esercizio del potere riduttivo.

7) - All'odierna pubblica udienza, il P.M. ed il difensore del convenuto hanno illustrato le loro posizioni, concludendo in conformità.

In particolare, secondo il P.M., che ha depositato anche delle brevi note d'udienza, le disposizioni dell'art. 23 della l. n°816/1985 non coprono anche i rischi della responsabilità amministrativo-contabile ed una diversa interpretazione in proposito porrebbe le disposizioni stesse in contrasto con gli artt. 3, 97, 103 e 28 Cost.

\E[s \E[202s DIRITTO

8) - La pretesa di parte attrice è fondata.

            9) - Al riguardo giova, anzitutto, rilevare come le parti non discutano, e sono perciò concordi, su due dei punti essenziali della causa, rappresentati:

a) dall'ontologico configurasi come danno del pagamento, da parte di un Ente Pubblico, dei premi assicurativi per polizze stipulate a favore dei propri dipendenti, a copertura delle conseguenze -per condanne di questa Corte e relative spese di giudizio- che discendono dagli illeciti amministrativi, posti in essere dai dipendenti stessi, nei confronti dell'Ente medesimo o di altra Pubblica Amministrazione;

b) dall'etiologico rapportarsi, nella vicenda all'esame, di un simile danno alla condotta del F. che, quale dirigente dell'Unità Operativa Contratti del Comune di Perugia, ha assunto la determinazione (n°21/1997) di indire la licitazione privata per la scelta della compagnia con cui stipulare una polizza volta a coprire, in un contesto assicurativo di vari rischi, anche quello derivante dalla responsabilità amministrativo-contabile degli amministratori e dirigenti del predetto Comune, e ne ha poi curato tutti i successivi passaggi, sia in termini di elaborazione del relativo capitolato, sia in termini di sottoscrizione delle lettere d'invito e di approvazione degli atti della licitazione e sia, infine, in termini di stipula del contratto con la società aggiudicatrice.

A ben vedere, alla stregua di quanto precede ed alla luce della documentazione in atti, i punti controversi e davvero rilevanti della causa, nelle prospettazioni delle parti, si limitano a due soltanto e riguardano :

a) la sussistenza in concreto del danno;

b) la configurabilità della colpa grave nella condotta addebitata al convenuto.

10) - Sotto il primo profilo, parte resistente ha evidenziato come la copertura del rischio da responsabilità amministrativo-contabile sia avvenuta su iniziativa della società aggiudicatrice, in sede di stipula della polizza, senza alcun costo aggiuntivo, rispetto al prezzo offerto in sede di licitazione privata, e quindi senza danno per il Comune.

In particolare, secondo parte resistente, “il testo del capitolato speciale, costituente il contenuto dell'offerta della licitazione privata, (nel prevedere) la copertura assicurativa per gli amministratori (ex art. 6) e per i dirigenti (ex art.7), precisava che la polizza doveva coprire le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'Ente di appartenenza (e concludeva) con la prescrizione che in tutti i casi sono esclusi i danni derivanti da dolo o colpa grave”; così che è stato solo “in sede di redazione della polizza (che) la società assicuratrice, senza alcun incremento di premio, rispetto all'offerta fatta in sede di licitazione, ha spontaneamente esteso la garanzia assicurativa anche alle ipotesi di responsabilità per colpa grave” (v. pagg. 3-4 della nota controdeduttiva depositata il 3/5/2002).

Dal canto suo, parte attrice, nel puntualizzare che “la circostanza (riferita dal convenuto) corrisponde al vero “solo per metà, posto che all'art. 7 (relativo ai dirigenti) compare la clausola di esclusione di copertura dei fatti commessi a titolo di dolo e colpa grave, (ma) al precedente articolo 6 (relativo agli amministratori) l'esclusione è limitata ai soli fatti dolosi”, ha ritenuto “che tale circostanza non elimina il carattere illecito, e quindi non dovuto, sine causa, della controprestazione a carico dell'Ente”, e ciò tanto per i dirigenti come per gli amministratori.

Del resto, ha concluso parte attrice, “a parità di premio, si sarebbero potute ottenere prestazioni di garanzia assicurativa diverse ed ulteriori, ma lecite (e il) non averle richieste ed ottenute, scegliendo di accettare, e addirittura (di richiedere) per gli amministratori, la copertura illecita di un rischio non assicurabile (costituisce) danno per il Comune di Perugia” (v. pagg. 17-18 della citazione).

Così impostato il problema della sussistenza in concreto del danno, il Collegio rileva che la tesi di parte resistente non supera il vaglio di una serena, pacata lettura del capitolato in atti.

L'art. 6 di tale capitolato, infatti, espressamente prevede che “la garanzia comprende (anche) i danni di cui (gli amministratori) debbano rispondere indirettamente verso l'Ente …… (ed) i danni (diretti) all'Ente di appartenenza”, escludendo solo “i danni derivanti da fatti dolosi”, laddove il successivo articolo 7, poi, reca delle disposizioni alquanto contraddittorie ed incerte.

In effetti, limitando l'analisi alle sole disposizioni di cui alla lettera a) del citato art. 7, che specificamente attengono alle “perdite patrimoniali”, si ha che : “la Compagnia si obbliga a tenere indenne i dirigenti di quanto questi siano tenuti a pagare per perdite patrimoniali involontariamente cagionate….., comprese le somme che gli assicurati (ossia i dirigenti) siano tenuti a corrispondere per effetto di decisioni della Corte dei conti” (cfr. testualmente l'art. 7, lera a del capitolato in atti).

Ora, è evidente che se davvero le riferite disposizioni avessero voluto limitare la copertura assicurativa ai soli danni “commessi involontariamente”, esse non avrebbero certo fatto riferimento alle sentenze di condanna di questa Corte, che già da tempo, alla data di adozione del provvedimento che ha approvato il capitolato in riferimento (determinazione n°172 del 3/11/1997), venivano emesse solo per “dolo o colpa grave”, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l. n°19/1994, nel testo sostituito dall'art. 3 della l. n°639/1996.

Simili incertezze, peraltro, saranno state sicuramente considerate dalle società che hanno partecipato alla licitazione per determinare le loro offerte, ma non nel senso -indicato dal convenuto - di fissare un prezzo minore per le (astrattamente ipotizzabili) minori prestazioni richieste, bensì in quello, alquanto diverso e conforme a logiche di mercato, di fissare un prezzo giusto, per l'ipotesi (molto più concreta) che detto articolo volesse assicurare ai dirigenti la stessa copertura che il precedente articolo 6 aveva assicurato agli amministratori, come era anche logico che fosse, nell'ottica di un assetto unitario della materia.

E così, mentre una limitazione della copertura assicurativa ai danni provocati involontariamente dai dirigenti e dagli amministratori sarebbe stata corrispondente agli interessi del Comune - in quanto avrebbe completato il quadro delle garanzie risarcitorie, comprendendo le ipotesi per le quali non erano più giuridicamente possibili sentenze di condanne da parte di questa Corte, in applicazione della precitata l. n°639/1996 - l'ampliamento della copertura assicurativa dei dirigenti e degli amministratori alle ipotesi risarcitorie supportate da condanne di questa Corte ha, invece, sacrificato la parte degli interessi dell'Ente medesimo già soddisfatta da tali sentenze, nella misura corrispondente all'importo del premio pagato per detto ampliamento.

Il pagamento di tale premio, dunque, costituisce danno per il Comune di Perugia, in quanto ridonda ad esclusivo beneficio dei suoi amministratori e dirigenti (tra i quali ultimo si pone anche lo stesso convenuto), ossia degli “assicurati”, in palese conflitto con gli interessi propri del Comune, e sussiste in concreto, perché, le contraddittorie ed incerte previsioni del capitolato speciale di appalto, elaborato per la licitazione privata, hanno sicuramente influito sulla determinazione del prezzo offerto in sede di licitazione nel senso dianzi precisato.

D'altro canto, quand'anche si volesse assecondare la tesi del convenuto e si volesse dire che l'ampliamento della copertura assicurativa ai danni provocati con colpa grave si è davvero avuta solo in sede di stipula della polizza e, quindi, senza aumento del prezzo offerto in sede di licitazione, resterebbe pur sempre insuperabile l'obiezione di parte attrice che, “a parità di premio, si sarebbero potute ottenere prestazioni di garanzia assicurativa diverse ed ulteriori, ma lecite” e soprattutto -aggiunge il Collegio - davvero corrispondenti agli interessi del Comune e non dei suoi amministratori e dirigenti, soddisfatti in palese conflitto di interessi con quelli del Comune.

11) - Il tema del “conflitto di interessi”, peraltro, ben introduce al secondo profilo controverso della causa, rilevante per la risoluzione della stessa, costituito dalla sussistenza della colpa grave.

Al riguardo, parte resistente, che nella nota controdeduttiva aveva ritenuto di poter escludere la colpa grave, evocando l' “indirizzo dell' Amministrazione (comunale di Perugia), risalente al 1995, (di) dare copertura assicurativa alla responsabilità degli amministratori per danni arrecati all'Ente con premio a carico del Comune”, ed evocando altresì l'art. 38 del CCNL, che “dall'1/1/1998 ha previsto la copertura assicurativa dei dirigenti, salvo le ipotesi del dolo e colpa grave” (v. pagg. 4-5 di tale nota), nella memoria difensiva del settembre 2002 ha evocato anche l'art. 23 della l. n°816/1985 (v. pagg. 7 e ss. di tale memoria).

Articolo, questo, che in realtà era stato citato dalla Procura nell'atto introduttivo della causa per inferirne la sussistenza della colpa grave, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in proposito.

Sostiene, con riferimento a tale ultimo articolo, parte resistente che esso, “come riconosciuto dalla stessa Procura Regionale, (reca) la disciplina normativa vigente al momento dei fatti” e prevede semplicemente “che i comuni …... possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato”, sì che “la formula utilizzata dal leslatore -ha precisato parte resistente- non prevede, sul piano letterale, alcuna limitazione alle ipotesi di responsabilità, ponendo quale unico limite che il rischio sia conseguente all'espletamento del mandato”.

In questa ottica, conclude parte resistente, “non ricorre alcuna delle condizioni che la giurisprudenza ha individuato per accertare la colpa grave”, atteso che, mentre “sotto il profilo normativo la disciplina vigente consentiva la copertura assicurativa tout court, senza escludere alcunché”, la giurisprudenza richiamata dalla Procura, laddove non è pertinente, o meglio è “estranea alla presente fattispecie”, siccome “volta ad escludere l'assicurabilità di comportamenti non connessi all'espletamento del mandato”, ex SS.RR. n°770 del 5/4/1991 (recte: n°707), è “di molto successiva rispetto alla data del fatto per cui è causa”, ex sent. n°489-EL/2000 della Sez. Friuli e n°942/2002 della Sez. Lombardia, e perciò non poteva essere considerata, per l'assunzione del comportamento da tenere.

La tesi dall'abile difesa del convenuto, che sostanzialmente cerca di spostare il problema della colpa grave nella tematica dell'errore scusabile, presta il fianco a critiche.

Ed invero, la tesi in questione reca con sé la non condivisibile premessa logica di considerare l'art. 23 della l. n°816/1985 come una realtà del tutto staccata dal complessivo assetto normativo - giurisprudenziale relativo al “mandato”.

Al contrario, la giurisprudenza di questa Corte da sempre ha fatto riferimento al “mandato”, nella sua accezione gius-privatistica (ex artt. 1703 e ss. cc), per distinguere e separare i rischi connessi all'attività dei dipendenti ed amministratori pubblici meritevoli di copertura assicurativa con onere a carico dell'Ente, da quelli assicurabili solo con oneri a carico dei dipendenti ed amministratori medesimi, agevolmente individuandoli nei rischi che riflettono gli interessi propri dell'Ente stesso.

In effetti, già nel giugno del 1986 ricordavano le Sezioni Riunite “che la prassi (fino ad allora) seguita dagli enti locali di assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, (aveva) trovato recente canonizzazione nell'art. 23 della l. n°816/1985, che ha riconosciuto espressamente nella polizza assicurativa una utile forma di cautela per il perseguimento dei fini dell'ente, escludendo implicitamente -veniva già da allora precisato ed è bene sottolinearlo - un conflitto di interessi fra lo stesso ente ed i suoi amministratori” (v. SS.RR. n°501/A del 18/6/1986).

Ancor più esplicito è poi il riferimento al mandato gius-privatistico, ed al sotteso limite del “conflitto di interesse”, in Sezione II^ Giur. Contabile, laddove si evidenzia che “l'ordinamento vigente è chiaramente ispirato al principio generale, derivato dal diritto comune, ex art. 1720 cc, secondo il quale il mandatario ha diritto di esigere dal mandante, oltre al pagamento ed al rimborso delle spese, il risarcimento dei danni subiti a causa dell'incarico; principio che a sua volta è espressione del generalissimo principio di bilanciamento dei beni e degli interessi” e del quale è “concreta applicazione, oltre alle altre, l'art. 23 della l. n°816/1985” (cfr. Sez. II^ Giur. Cont. sent. n°275/1986).

            Nella giurisprudenza di questa Corte, dunque, da sempre il “mandato” costituisce la ragione, ma anche il limite della copertura assicurativa degli amministratori e dipendenti pubblici con oneri a carico dell'Ente, così che tutto ciò che non può essere rapportato al “mandato”, direttamente o indirettamente, perché magari travalica i limiti interni del “mandato” stesso, come nell'ipotesi del “conflitto di interessi”, non può neanche essere oggetto di copertura assicurativa con onere a carico dell'Ente medesimo.

Da questo punto di vista, quindi, il riferimento operato in citazione da parte attrice alla sent. n°707-A/1991 delle Sezioni Riunite, che articola la sua parte motiva proprio sui temi qui trattati del “mandato”, è del tutto corretto, opportuno e pertinente.

            In realtà, sul piano generale, il “conflitto di interesse” permea di sé, nella sua teleologica ed immanente funzione di dirigere ed orientare le condotte degli amministratori e dei dipendenti pubblici verso i fini istituzionali dell'Ente al quale (Ente) le condotte stesse vanno imputate (in base al rapporto di immedesimazione organica), tutto il complessivo ed articolato sistema dell'azione pubblica, e costituisce limite intrinseco a tutte le norme che mirano a tenere indenne l'amministratore e/o il pubblico dipendente dai danni e dai rischi che discendono dall'espletamento dei loro compiti istituzionali, conformemente alle regole proprie del “mandato”, siano esse quelle che attengono alla stipula di polizze assicurative, come l'art. 23 della l. n°816/1985, siano esse quelle che attengono al rimborso delle spese legali nei giudizi in cui i predetti si trovino implicati per fatti connessi all'adempimento dei compiti di ufficio, come gli artt. 16 del DPR n°191/1979, art. 22 del DPR n°347/1983, ecc. .

L'accertamento -magari il più delle volte implicito- di un simile conflitto è, poi, alla base di ogni sentenza di condanna di questa Corte, tant'è che, coerentemente, l'art. 3 del d.l. n°543/1996, convertito in l. 639/1996, nel disciplinare l'esonero a favore dei convenuti delle spese sostenute nei relativi giudizi, espressamente richiede, per l'effettività dell'esonero stesso, il “definitivo proscioglimeno” (cfr. in termini, di questa stessa Sezione,sent. n°523-EL/2001).

Ora, nel caso di specie, il convenuto ha trascurato di compiere la benché minima valutazione del disporsi degli interessi del Comune di Perugia verso il pagamento di premi assicurativi che ne occupa (in atti non ve n'è traccia), così ponendo gli interessi del Comune stesso in un palese conflitto con quello dei suoi amministratori e dirigenti, che si vedono sollevati dagli oneri economico-patrimoniali conseguenti alle sentenze di condanna di questa Corte, in base ad un premio assicurativo pagato dal predetto Comune.

Trattasi di negligenza gravissima, indice di colpa altrettanto grave.

Né può sminuire la gravità di tale colpa la circostanza, pure invocata - come ricordato poc'anzi - da parte resistente, che l' iniziativa assicurativa del convenuto segue, in continuità logica, quella assunta dalla Giunta del medesimo Comune di Perugia sin dal 1995.

Effettivamente la Giunta Comunale, con delibera n°61 del 1995, aveva stabilito di assicurare gli amministratori “contro i rischi derivanti da attività connesse con l'incarico politico istituzionale”, estendendo l'assicurazione allora in atto ai “danni arrecati all'Ente” e successivamente, con delibera n°1447/1997, aveva disposto la risoluzione di tutte le polizze per consentire una “nuova copertura”, da realizzare mediante le indicazioni operative contenute nella delibera stessa; tuttavia ciò non esclude che, devoluta (normativamente) la materia alla competenza propria del responsabile del “Settore Contratti”, questi non si ponesse nell'ottica di operare una verifica degli interessi implicati, senza fidare ciecamente nella bontà dell'operato di chi lo aveva preceduto, come sembra di capire sia accaduto, leggendo gli scritti difensivi in atti.

La preesistenza di una forma assicurativa del genere di quella qui censurata, che in realtà si pone in una sorta di continuità ideale con essa, è una circostanza che non scema l'entità della colpa del convenuto al di sotto della soglia di rilievo, alla stregua dei noti principi di personalità della responsabilità amministrativo-contabile, ma avendone, in qualche modo, condizionato l'intensità, induce all'esercizio del potere riduttivo, per la giusta determinazione del danno da addebitare al convenuto.

11) - A tal fine, premesso che il danno è stato correttamente quantificato da parte attrice in € 67.499,38 (£ 130.697.033), in quanto rapportato al “20% del premio totale riferito a questa parte della polizza” (e ciò tenendo anche conto che questa è la percentuale di incidenza comunicata dalla stessa UNIPOL nel rinnovo della medesima polizza per il 2002, alle identiche condizioni di quella ora in riferimento, ma con onere a carico degli assicurati e non più del Comune), esso va addebitato al convenuto solo nel minore importo di € 46.481,12 (£ 90. 000.000), stante l'indicata incidenza psicologica della preesistente, analoga polizza assicurativa, di cui alla delibera di giunta n°61/1995.

12) - Va da sé che le spese di giudizio seguono la soccombenza.

\E[s \E[203s P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale dell'Umbria

CONDANNA

il sig. Massimo F. al pagamento, a favore del Comune di Perugia della somma di € 46.481,12, pari a £ 90.000.000.

Condanna altresì il predetto al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giudizio, che liquida, nella misura, a tutt'oggi, di € 287,18 (diconsi Euro duecentottantasette/18).

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 16/10/2000.

             L'Estensore                                                   Il Presidente

 F.to Fulvio Maria Longavita                         F.to Lodovico Principato

 

Depositata in Segreteria il 10 dicembre 2002

                                                              Il Direttore della Segreteria

                                                                     F.to Maria Borsini

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