In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale
Regionale dell'Umbria
composta dai seguenti Magistrati :
Dott. Lodovico Principato Presidente
Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere rel.
Dott. Cesare Vetrella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità istituito dal
Procuratore Regionale nei confronti di Mariucci Francesco.
Visto l'atto introduttivo della causa, iscritto al
n°10052/EL del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della
causa.
Uditi, alla pubblica udienza del 25/11/2003, con
l'assistenza del Segretario dr. Fabio Chirieleison: il relatore, nella persona
del Cons. Fulvio Maria Longavita, il P.M., nella persona del dr. Massimiliano
Minerva; il difensore di parte ricorrente, nella persona dell'avv. Mario
Monacelli .
FATTO
I) - Con atto di
citazione del 13/5/2003, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il sig.
Francesco Mariucci, quale capo dell'ufficio tecnico del comune di Scheggia e
Pascelupo, per ivi sentirlo condannare alla complessiva somma di €103.453, 23,
corrispondente a varie partite di danno addebitate al medesimo, oltre interessi
legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio; quest'ultime a favore
dello Stato.
II) - Riferisce la
citazione che, a seguito di informativa della Guardia di Finanza del 15/3/2002,
è stata eseguita una serie di accertamenti per verificare l'effettivo
svolgimento, da parte del Mariucci, di attività incompatibili con lo status di
dipendente pubblico.
Sulla base di tali
accertamenti, con atto del 28/1/2003 (notificato il 10/2/2003), la Procura ha
invitato l'odierno convenuto a dedurre, ai sensi dell'art. 5 della l n°19/1994,
contestandogli:
a) di “aver svolto direttamente ed autonomamente
attività lavorative professionali a scopo di lucro, in qualità di geometra,
risultati incompatibili con il suo status di dipendente pubblico”, ai sensi
dell'art. 1, comma 60, della l. 662/1996 e dell'art. 53 del DL vo n°165/2001 ;
b) di essere stato “socio accomandante dal 28/9/2000
al 22/2/2002 presso l'impresa di servizi Studio Mariucci S.A.S. di Mariucci
Elisa e C. (figlia del geometra comunale), in violazione dei precitati
articoli”;
c) di avere instaurato, dall'1/12/1999 al 31/9/2000 e
senza esserne preventivamente autorizzato, “un rapporto di collaborazione con
la Star Service International SRL a scopo di lucro, in maniera
non occasionale e non temporanea, per la vendita di contratti di assicurazione
della “Baierische”, ancora in violazione dei ripetuti articoli, come
illustrate dalle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Funz.
Pubblica n°3 e n°6 del 1997, e di aver poi proseguito “tale attività sotto la
copertura dello Studio Mariucci SAS, dall'1/10/2000”;
d) di essersi assentato dal servizio negli ultimi
cinque anni per periodi di tempo frequenti e prolungati, accumulando (svariati)
giorni di assenza dal lavoro a causa di malattia, (e di avere) durante tali
assenze svolto attività lavorativa in proprio come geometra, ovvero stipulato
contratti della Baierische, ovvero ancora svolto viaggi a scopo
turistico o partecipato a convegni e meeting e viaggi di formazione organizzati
dalla holding Star Service International SRL.
Per
le riferite contestazioni, la Procura ha addebitato le seguenti partite di
danno:
1) “danno patrimoniale in senso stretto, consistente,
quanto all'illecito dello svolgimento di attività lavorative non autorizzate,
nella differenza tra la retribuzione “piena” percepita nel periodo 2000-2001 e
quella (dimezzata) effettivamente spettante in regime part time ,
qualora fosse stato regolarmente autorizzato (al) regime di tempo parziale, per
un importo pari ad € 28.453, 23”;
2) danno da “sottrazione al comune di energie
lavorative (per) la corresponsione a vuoto di una parte degli emolumenti al
Mariucci, dal 1997 ad oggi, in quanto
…. ha svolto in realtà attività lavorativa in proprio e, pertanto, i
relativi emolumenti risultano parzialmente ingiustificati”, per un importo pari
ad € 25.000, così quantificato ai sensi dell'art. 1226 cc.
3) danno da “disservizio, consistente nella
sottrazione di energie lavorative ed intellettuali alla PA …. , fonte (dell')
ulteriore pregiudizio (dell'aver) inciso (una simile sottrazione) sul generale
funzionamento del servizio”, di importo pari ad € 25.000, così stabilito in via
equitativa;
4) danno all'immagine ed al prestigio, pari ad €
25.000, anch'esso calcolato in via equitativa.
III) - Con nota
controdeduttiva dell'aprile 2003, il Mariucci ha declinato ogni addebito,
contestando -anzitutto - di aver esercitato “attività lavorative professionali
a scopo di lucro come geometra”.
Ha poi evidenziato che
la società in accomandita in cui è entrato “come (semplice) socio accomandante
(e perciò senza alcun) compito di gestione”, era a carattere familiare e la sua
partecipazione, per “il 25% del modesto capitale di £ 10.000.000, è stato fatto
nell'interesse delle figlie e che la quota stessa “ è stata comunque ceduta al
proprio coniuge il 22/2/2002”.
Quanto, invece, alla
“collaborazione con la Star Service International , ha fatto presente
che essa è stata del tutto occasionale e si “è tradotta, in concreto, nella
sottoscrizione di piani previdenziali per la (sua) famiglia (e) nell'ambito di
tale contratto ha semplicemente segnalato alla SSI alcuni nominativi di parenti
ed amici, con i quali poi la SSI ha stipulato piani previdenziali”,
riconoscendogli compensi alquanto modesti.
Da ultimo, quanto alle
eccessive assenze dal servizio, il Mariucci ha fatto presente che esse hanno
“trovato causa proprio nell'attività lavorativa”, essendo anche state
riconosciute dipendenti da causa di servizio.
IV) - Con l'atto
introduttivo della causa, parte attrice ha sostanzialmente ribadito gli
addebiti mossi, più ampiamente illustrandone i contenuti e le argomentazioni a
sostegno degli stessi.
V) - Costituitisi
nell'interesse del Mariucci con memoria depositata il 5/11/2003, gli avv.
Giancarlo Baldinelli e Mario Monacelli hanno avversato la pretesa attrice,
eccependone, anzitutto, la inammissibilità per “litispendenza e/o continenza
del presente giudizio con quello iscritto al n°9654/EL Corte dei conti Sez.
Giur. per l'Umbria”; in subordine è stata prospettata l'idea della riunione dei
due giudizi “per evidenti ragioni di continenza e di connessione” ed in estremo
subordine è stato chiesto di “tener conto, sotto il profilo della
quantificazione del danno, di quanto già attribuito con la sentenza penale”
n°06/2003.
I predetti difensori
hanno, poi, eccepito la prescrizione, sottolinenando che non può essere
riconosciuto alcun effetto interruttivo all'invito a dedurre, ma solo alla
citazione e che, pertanto, è caduto in prescrizione il diritto risarcitorio
relativo ai danni che si sono realizzati prima del quinquennio dell'effetto
interruttivi della notifica della citazione stessa.
Nel merito, invece, i
difensori del Mariucci hanno ribadito le tesi esposte nella nota
controdeduttiva dell'aprile 2003.
VI) - All'odierna
pubblica udienza il P.M. ed il difensore del convenuto hanno illustrato le loro
posizioni, concludendo in conformità.
In particolare, il
P.M. ha escluso la sussistenza di una qualsivoglia forma di litispendenza tra
l'odierno giudizio e quello iscritto al n°9654/EL del registro della Segreteria
di questa Sezione ed ha argomentato per l'infondatezza dell'eccezione di
prescrizione, in relazione al tempo di notifica dell'invito a dedurre, oltre
che alla data del verificarsi degli eventi dannosi.
Dal canto suo, il
difensore di parte ricorrente ha, all'opposto, insistito su entrambe le
eccezioni (litispendenza e prescrizione) prospettate negli scritti difensivi.
DIRITTO
B) quanto alla causa pretendi : (1)
all'indebito espletamento, da parte del Mariucci, di “attività lavorative
professionali a scopo di lucro, in qualità di geometra, risultati incompatibili
con il suo status di dipendente pubblico, ai sensi dell'art. 1, comma 60, della
l. 662/1996 e dell'art. 53 del DL vo
n°165/2001”; (2) all'indebito espletamento, da parte del predetto,
dell'attività di “socio accomandante, dal 28/9/2000 al 22/2/2002, presso
l'impresa di servizi Studio Mariucci S.A.S. di Mariucci Elisa e C.
(figlia del geometra comunale), in violazione dei precitati articoli”; (3)
all'indebito espletamento, sempre da parte del nominato convenuto,
dall'1/12/1999 al 31/9/2000 di “un rapporto di collaborazione con la Star
Service International SRL a scopo di lucro, in maniera non
occasionale e non temporanea, per la vendita di contratti di assicurazione
della “Baierische”, ancora in violazione dei ripetuti articoli, come
illustrate dalle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Funz.
Pubblica n° 3 e n°6 del 1997”; (4) alle indebite assenze dal servizio,
effettuate dal Mariucci “per periodi di tempo frequenti e prolungati,
accumulando (svariati) giorni di assenza dal lavoro a causa di malattia”, ma
continuando a svolgere, “durante tali assenze, attività lavorativa in proprio
come geometra, ovvero (per) la Baierische, ovvero ancora (svolgendo)
viaggi a scopo turistico o (partecipando) a convegni e meeting e viaggi di
formazione organizzati dalla holding Star Service International SRL”.
VIII) - Così definita
la pregiudiziale eccezione di litispendenza, nel merito, la pretesa attrice è
fondata sia per la voce di danno da indebita locupletazione della retribuzione
a tempo pieno, in luogo di quella part time, sia per la voce di danno da
“sottrazione al comune di energie lavorative”, ma per questa voce di danno solo
parzialmente.
La pretesa attrice va,
invece, disattesa per la voce di danno da “disservizio”
IX) -
In realtà, per tale, ultima voce di danno manca una qualsivoglia prova
dell'effettiva esistenza del danno stesso e del suo concreto dimensionamento,
essendosi -sul punto- limitata parte attrice a sostenere che, “nel caso di
specie, il comportamento del Mariucci, che viola la disciplina sulle
incompatibilità del rapporto di pubblico impiego e, in particolare,
dell'esclusività del rapporto di lavoro, sottraendo illecitamente energie
lavorative e risorse intellettuali al datore di lavoro-pubblica
amministrazione, distraendola a fini privati, provoca in re ipsa una
minore resa del servizio” (v. pag. 27 della citazione).
Ora,
in disparte la considerazione che la voce di danno in questione, per la prima
parte della sua formulazione (“illecita sottrazione di energie lavorative e
risorse intellettuali al datore di lavoro-pubblica amministrazione” con
distrazione “a fini privati”) in nulla si differenzia dall'altra voce di danno
(precedente a quella all'esame, nel contesto della citazione), costituita
-appunto- dalla “sottrazione di energie lavorative al comune, causato dalla
corresponsione a vuoto di una parte degli emolumenti dal 1997 ad oggi” (ex pag.
25 della citazione), deve osservarsi che l'attore non ha affatto indicato in
che modo una simile sottrazione si sia, in concreto, inserita nel “particolare
modello organizzativo (dell') amministrazione pubblica, (incidendo)
negativamente sul generale funzionamento del servizio e sulla sua qualità,
creando un indubbio disservizio”, ossia un danno ulteriore, rispetto a quello
della illecita “sottrazione di energie lavorative” (v. pagg. 25-26 della citazione).
In
tesi plausibile una simile affermazione, in concreto essa impone una rigorosa
prova dell'effettivo determinarsi di un qualche disguido del servizio (o
dell'attività amministrativa espletata), a causa della riferita “sottrazione di
energie lavorative”, non potendosi mai -in questo, come in ogni altro caso -
ritenere sussistente in re ipsa il danno da disservizio.
E ciò sia per evitare
che il danno in questione possa -di fatto- venire a coincidere con un'altra
voce di danno (magari proprio con quella che si assume essere stata
l'antecedente etiologico del danno da disservizio), come parrebbe -in
fattispecie- confrontando il danno che ne occupa con quello da “sottrazione di
energie lavorative al comune”, sia perché il danno da disservizio può essere quantificato
solo in via equitativa (come giustamente annotato a pag. 26 della citazione) e
perciò, se non si identificano i termini concreti del danno stesso, non si
possono neanche enucleare i criteri per la sua quantificazione.
Né si dica che l'art.
1226, ponendo un comando che si rivolge direttamente al giudice e non alla
parte, onera solo il primo ad individuare i criteri di quantificazione del
danno, perché il comando in questione presuppone pur sempre che il danno, nella
sua concreta esistenza e consistenza, ci sia e sia chiaramente dimostrato ed
illustrato dalla parte che assume di averlo subito.
Nel contesto delle
disposizioni dell'art. 1226 cc, invero, la dimostrazione e la illustrazione del
danno nei suoi concreti termini fattuali e/o della sua reale consistenza e
dimensionamento costituisce premessa logica essenziale per l'esercizio del
potere di valutazione equitativa del giudice ; in mancanza di una siffatta
dimostrazione, a cura della parte che vi ha interesse, il potere di valutazione
equitativa del giudice resta inattivo, per l'impossibilità di fissare i criteri
del suo esercizio.
Per quanto finora
esposto e considerato, dunque, la richiesta attorea sul danno da disservizio
deve essere respinta.
IX) - Pienamente
fondata, invece, si manifesta la domanda attrice per il danno da indebita
locupletazione della retribuzione in misura intera, in luogo di quella connessa
al regime di lavoro part time .
Ora,
a fronte di tale eccezione, deve riconoscersi che, effettivamente, l'eventuale
danno maturato per le assenze del 1997 (v. “prospetto assenze per causa di
malattia dall'1/1/1997 al 31/12/2002”, a firma del Responsabile dell'area
Amministrativa Stefano Brschi del 371/2003 in atti) non può entrare nel fuoco
dell'esercitata azione erariale, essendosi prescritto il relativo diritto
risarcitorio già alla data di notifica dell'invito a dedurre (febbraio 2003) e,
qundi, ancor prima della notifica della citazione.
Parimenti, deve
ritenersi prescritto il diritto risarcitorio per l'eventuale danno maturato per
le assenze del mese di gennaio e del febbraio-aprile del 1998 (v il menzionato
“prospetto”), mentre, per le assenze del restante anno 1998, difetta una
qualsivoglia indicazione o documentazione sulle attività libero-professionali o
su viaggi turistici del Mariucci, ovvero sulla partecipazione del medesimo a
corsi ed incontri di aggiornamento.
X c) - Limitando,
dunque, il campo di indagine agli anni che vanno dal 1999 al 2002 (l'ultimo che
è stato riportato nel ricordato “prospetto”, sul quale la Procura ha basato le
proprie valutazioni per quantificare il danno) e procedendo -partitamente per
ciascuno degli anni in riferimento - al confronto incrociato dei giorni di
assenza per malattia, con quelli in cui sono state espletate attività
lavorative, turistiche e di partecipazione ad incontri, corsi, ecc., si ha che
:
a) nel 1999, a fronte di un complessivo numero di 247
giorni di assenza per malattia (inframezzati in vari e frequenti periodi dal
gennaio all'agosto ed in un unico periodo continuativo da agosto a dicembre) il
Mariucci ha proceduto all' “accatastamento di tutte le proprietà immobiliari di
(Masci Rinaldo); operazioni ultimate il 2/11/1999, per un corrispettivo pari a
20.000.000 circa, comprensive delle spese notarili”; egli inoltre è stato
“incaricato dell'attività di intermediazione immobiliare, conclusasi il
18/10/1999, sempre nell'interesse del Masci” (v. pagg. 8-9 della citazione);
b) nel 2000, a fronte di un complessivo numero di 366
giorni di assenza per malattia (praticamente un intero anno), il Mariucci ha
svolto una esigua attività libero professionale di geometra, curando “la
pratica di compravendita della sig.ra Mattei sotto l'aspetto catastale” (v.
dichiarazione della medesima del 31/10/2002 in atti), ma ha viaggiato molto,
anche all'estero, ed ha partecipato a vari corsi e convegni della “Star
Service” (dal 22 al 29 gennaio, infatti, è stato a Madonna di Campiglio; dal
24/2 al 12/3, è stato nelle Filippine; tra maggio, giugno, luglio e settembre
ha partecipato a convegni e corsi organizzati dalla “Star Service” ad Arezzo,
per un numero complessivo di 8 giorni, e poi, all'11 al 19/9 si è recato a
Cipro); in questo anno, inoltre, ha svolto una discreta attività assicurativa,
prima in maniera diretta con la “Star Service” (dall'1/12/1999 al 31/9/2000), e
poi, dopo la cessione del contratto allo studio societario della figlia, in
maniera indiretta, comunque contribuendo a formare lo studio stesso, proprio in
tale anno (settembre 2000);
c) nel 2001, a fronte di un complessivo numero di 282
gg di assenza per malattia (di cui 169 gg. dall'1/1 al 18/6 e 113 gg. dal 10/9
al 31/12) si ha che il Mariucci, dal 5 al 9 gennaio, si trova sulla
nave-crociera “Grimaldi”, per un corso di formazione della “Star Service” ed ha
continuato l'attività assicurativa (v. per esempio il contratto stipulato 14/6
con Lucci Giovanni) e di geometra-mediatore di affari (v. per esempio la
procura a vendere conferitagli da Bianchi Giuseppe il 4/4, con conseguente
vendita dell'immobile il successivo 27 giugno, di cui è menzione nella nota
della guardia di finanza n°38 del 29/4/2003; v. inoltre gli incarichi
professionali affidati al Mariucci dal sig. Galli Gino e da Bianchi Antonietta,
nonché le pratiche per ottenere un mutuo a favore della Sig.ra Lupini Caterina,
pure attestate dalla documentazione in atti).
d) nel 2002, infine, a fronte di un numero complessivo
di 287 gg. (inframezzati in vari periodi) c'è sicuramente un viaggio in Tunisia
(Monastir) dal 14 al 21/8, realizzato proprio durante un periodo di assenza per
malattia.
X d) - Ora a fronte di
simili risultanze, la ricostruzione delle vicende sanitarie del Mariucci,
elaborata dal suo legale a pag. 9 della comparsa di risposta, non desta alcun
interesse; basti al riguardo considerare che, mentre il predetto legale evidenzia
che “in data 20/12/2000 la Commissione apposita ha riconosciuto una temporanea
inidoneità al servizio per mesi sei”, gli atti di causa dimostrano che il
Mariucci tra il 28 ed il 31/12/2000 ha stipulato tre contratti assicurativi con
Braccini Tina, Borsellini Roberto e Mauro Burzacchi (v. i rispettivi contratti
in atti).
Come pure non hanno
molto senso le giustificazioni addotte dallo stesso Mariucci alla sua
Amministrazione di appartenenza, allorché (non essendo stato trovato al proprio
domicilio per una visita fiscale) dichiara di essersi recato a Madonna di
Campiglio, dal 22 al 29/1/2000 “per seguire la famiglia ed avere
l'assistenza continua che (gli) è necessaria, vista la (sua) malattia
riconosciuta da causa di servizio di 4^ ctg.” (v. nota del 3/2/2000, assunta in
protocollo dal Comuine di Scheggia e Pascelupo il 4/2/2000, al n°561/I5);
tanto. considerando anche che la malattia in questione è una cardiopatia
ischemica in esiti di infarto del miocardio, accompagnata da un “disturbo
distmico” (v verbale di visita collegiale del 15/10/1999 in atti
X e) - Così esaurita
l'indagine sulla effettiva esistenza del danno da “sottrazione di energie
lavorative”, è evidente che la sua quantificazione può avvenire solo in via
equitativa (ex art. 1226 cc), sfuggendo ad una più puntuale determinazione; in
tal senso, del resto ha proceduto parte attrice.
Peraltro, le scarne
indicazioni rinvenibili in proposito nella citazione, non aiutano a comprendere
quali siano stati i criteri seguiti dalla Procura per la liquidazione del danno
in parola, stabilito in citazione in € 25.000 .
Il Collegio, a tal
proposito, ritiene che per una corretta determinazione del danno in questione
occorra stabilire : a) il numero dei giorni in cui l'assenza può dirsi
ingiustificata; b) la retribuzione spettante per tali giorni.
Sotto il primo
profilo, peraltro, occorrerà tener conto della complessità dell'attività
professionale svolta dal Mariucci, per stabilirne -in via equitativa - la sua
presumibile durata, e ad essa andranno aggiunti i giorni “sicuri” di assenza
ingiustificati, come quelli relativi ai viaggi di crociera ed alle permanenza
in luoghi turistici.
Sotto il secondo
profilo (retribuzione giornaliera), invece, si dovrà tenere conto del fatto che
il danno in discorso va parametrato non già alla retribuzione del “tempo
pieno”, ma a quella dimezzata del “tempo parziale, ex precedente paragrafo IX .
Peraltro, poiché dagli
atti di causa non emergono indicazioni sulla retribuzione del 1999, il Collegio
ritiene di fissarne l'importo giornaliero in quello corrispondente all'importo
giornaliero della retribuzione del 2000 (stabilita, per il parte time,
in € 13.998,57), decurtato di € 10; per le retribuzioni part time del
2001 e del 2002, invece, valgono i dati di cui all'allegato n°12 alla relazione
della Guardia di Finanza n°19 del 6/12/2002 (ex n°2 della nota di deposito n°1
della Procura), ossia : € 17.891,63 (per il 2001) ed € 24.176,46 (per il 2002).
Conseguentemente,
siccome l'importo giornaliero della retribuzione del 2000 è pari ad € 38,35
l'importo giornaliero della retribuzione del 1999 resta stabilito in € 28,00
(in cifra tonda), mentre l'importo giornaliero della retribuzione del 2001 è
pari ad € 49 (in cifra tonda), e l'importo giornaliero della retribuzione del
2002 è pari ad € 66,00 (in cifra tonda).
In relazione a quanto
sopra (ossia valutando in via equitativa la presumibile durata dell'attività
lavorativa ed aggiungendo ad essa i giorni sicuri di assenze ingiustificate),
il Collegio reputa equo fissare in 30 gg. le assenze ingiustificate del 1999,
in 9 mesi le assenze ingiustificate del 2000, in 3 mesi le assenze
ingiustificate del 2001 ed in 8 gg. le assenze ingiustificate del 2002.
Conseguentemente, il
danno in questione viene liquidato in € 16.132,00 (comprensivi degli oneri
rivalutativi chiesti da parte attrice), corrispondenti :
a)- quanto ad € 840,00 , ai 30 gg. del 1999 x € 28,00;
b)- quanto ad € 10.354,00 , ai 270 gg. (9 mesi) del
2000 x € 38,35;
c)- quanto ad € 4.410,00 , ai 90 gg. (3 mesi) del 2001
x € 49,00;
d)- quanto ad € 528,00 , agli 8 gg. del 2002 x €
66,00.
Su
tale importo non può essere praticata alcuna riduzione, stante -anche qui - il
palese dolo (almeno nella forma del dolo contrattuale) che ha sostenuto la
condotta del Mariucci.
XI) - Va da sé che le
spese di giudizio seguono la soccombenza, mentre sull'importo complessivo della
condanna, pari ad € 44.585,23 (€ 28.453,23 + € 16,132,00), andranno calcolati
gli interessi legali, dalla data della presente sentenza all'effettivo
soddisfo.
P. Q. M.
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale
dell'Umbria
previa separazione dalle altre , la causa relativa al
danno all'immagine, da definire insieme all'analoga causa sul danno all'immagine
di cui al giudizio 9654/EL ;
Mariucci Francesco al pagamento, a favore del comune
di Scheggia e Pascelupo, della somma di € 44.585,23.
Condanna, altresì, il predetto al pagamento, a favore
dello Stato, delle spese di giudizio, che liquida, alla data del deposito della
sentenza, in euro 373, 53
(trecentosettantatre/53)
Sugli importi di condanna andranno corrisposti gli
interessi legali, dalla data della sentenza al soddisfo.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del
25/11/2003.
L'Estensore Il Presidente
F.to Fulvio Maria Longavita F.to Lodovico Principato
Depositata in Segreteria il 9 gennaio 2004
Il Direttore della
Segreteria
F.to Maria Borsini