Sent. n. 2/EL/2004

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria

composta dai seguenti Magistrati :

Dott. Lodovico Principato                                      Presidente

Dott. Fulvio Maria Longavita                                 Consigliere rel.

Dott. Cesare Vetrella                                              Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti di Mariucci Francesco.

Visto l'atto introduttivo della causa, iscritto al n°10052/EL del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 25/11/2003, con l'assistenza del Segretario dr. Fabio Chirieleison: il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita, il P.M., nella persona del dr. Massimiliano Minerva; il difensore di parte ricorrente, nella persona dell'avv. Mario Monacelli .

FATTO

I) - Con atto di citazione del 13/5/2003, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il sig. Francesco Mariucci, quale capo dell'ufficio tecnico del comune di Scheggia e Pascelupo, per ivi sentirlo condannare alla complessiva somma di €103.453, 23, corrispondente a varie partite di danno addebitate al medesimo, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio; quest'ultime a favore dello Stato.

II) - Riferisce la citazione che, a seguito di informativa della Guardia di Finanza del 15/3/2002, è stata eseguita una serie di accertamenti per verificare l'effettivo svolgimento, da parte del Mariucci, di attività incompatibili con lo status di dipendente pubblico.

Sulla base di tali accertamenti, con atto del 28/1/2003 (notificato il 10/2/2003), la Procura ha invitato l'odierno convenuto a dedurre, ai sensi dell'art. 5 della l n°19/1994, contestandogli:

a) di “aver svolto direttamente ed autonomamente attività lavorative professionali a scopo di lucro, in qualità di geometra, risultati incompatibili con il suo status di dipendente pubblico”, ai sensi dell'art. 1, comma 60, della l. 662/1996 e dell'art. 53 del DL vo  n°165/2001 ;

b) di essere stato “socio accomandante dal 28/9/2000 al 22/2/2002 presso l'impresa di servizi Studio Mariucci S.A.S. di Mariucci Elisa e C. (figlia del geometra comunale), in violazione dei precitati articoli”;

c) di avere instaurato, dall'1/12/1999 al 31/9/2000 e senza esserne preventivamente autorizzato, “un rapporto di collaborazione con la Star Service International SRL a scopo di lucro, in maniera non occasionale e non temporanea, per la vendita di contratti di assicurazione della “Baierische”, ancora in violazione dei ripetuti articoli, come illustrate dalle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Funz. Pubblica n°3 e n°6 del 1997, e di aver poi proseguito “tale attività sotto la copertura dello Studio Mariucci SAS, dall'1/10/2000”;

d) di essersi assentato dal servizio negli ultimi cinque anni per periodi di tempo frequenti e prolungati, accumulando (svariati) giorni di assenza dal lavoro a causa di malattia, (e di avere) durante tali assenze svolto attività lavorativa in proprio come geometra, ovvero stipulato contratti della Baierische, ovvero ancora svolto viaggi a scopo turistico o partecipato a convegni e meeting e viaggi di formazione organizzati dalla holding Star Service International SRL.

            Per le riferite contestazioni, la Procura ha addebitato le seguenti partite di danno:

1) “danno patrimoniale in senso stretto, consistente, quanto all'illecito dello svolgimento di attività lavorative non autorizzate, nella differenza tra la retribuzione “piena” percepita nel periodo 2000-2001 e quella (dimezzata) effettivamente spettante in regime part time , qualora fosse stato regolarmente autorizzato (al) regime di tempo parziale, per un importo pari ad € 28.453, 23”;

2) danno da “sottrazione al comune di energie lavorative (per) la corresponsione a vuoto di una parte degli emolumenti al Mariucci, dal 1997 ad oggi, in quanto  …. ha svolto in realtà attività lavorativa in proprio e, pertanto, i relativi emolumenti risultano parzialmente ingiustificati”, per un importo pari ad € 25.000, così quantificato ai sensi dell'art. 1226 cc.

3) danno da “disservizio, consistente nella sottrazione di energie lavorative ed intellettuali alla PA …. , fonte (dell') ulteriore pregiudizio (dell'aver) inciso (una simile sottrazione) sul generale funzionamento del servizio”, di importo pari ad € 25.000, così stabilito in via equitativa;

4) danno all'immagine ed al prestigio, pari ad € 25.000, anch'esso calcolato in via equitativa.

III) - Con nota controdeduttiva dell'aprile 2003, il Mariucci ha declinato ogni addebito, contestando -anzitutto - di aver esercitato “attività lavorative professionali a scopo di lucro come geometra”.

Ha poi evidenziato che la società in accomandita in cui è entrato “come (semplice) socio accomandante (e perciò senza alcun) compito di gestione”, era a carattere familiare e la sua partecipazione, per “il 25% del modesto capitale di £ 10.000.000, è stato fatto nell'interesse delle figlie e che la quota stessa “ è stata comunque ceduta al proprio coniuge il 22/2/2002”.

Quanto, invece, alla “collaborazione con la Star Service International , ha fatto presente che essa è stata del tutto occasionale e si “è tradotta, in concreto, nella sottoscrizione di piani previdenziali per la (sua) famiglia (e) nell'ambito di tale contratto ha semplicemente segnalato alla SSI alcuni nominativi di parenti ed amici, con i quali poi la SSI ha stipulato piani previdenziali”, riconoscendogli compensi alquanto modesti.

Da ultimo, quanto alle eccessive assenze dal servizio, il Mariucci ha fatto presente che esse hanno “trovato causa proprio nell'attività lavorativa”, essendo anche state riconosciute dipendenti da causa di servizio.

IV) - Con l'atto introduttivo della causa, parte attrice ha sostanzialmente ribadito gli addebiti mossi, più ampiamente illustrandone i contenuti e le argomentazioni a sostegno degli stessi.

V) - Costituitisi nell'interesse del Mariucci con memoria depositata il 5/11/2003, gli avv. Giancarlo Baldinelli e Mario Monacelli hanno avversato la pretesa attrice, eccependone, anzitutto, la inammissibilità per “litispendenza e/o continenza del presente giudizio con quello iscritto al n°9654/EL Corte dei conti Sez. Giur. per l'Umbria”; in subordine è stata prospettata l'idea della riunione dei due giudizi “per evidenti ragioni di continenza e di connessione” ed in estremo subordine è stato chiesto di “tener conto, sotto il profilo della quantificazione del danno, di quanto già attribuito con la sentenza penale” n°06/2003.

I predetti difensori hanno, poi, eccepito la prescrizione, sottolinenando che non può essere riconosciuto alcun effetto interruttivo all'invito a dedurre, ma solo alla citazione e che, pertanto, è caduto in prescrizione il diritto risarcitorio relativo ai danni che si sono realizzati prima del quinquennio dell'effetto interruttivi della notifica della citazione stessa.

Nel merito, invece, i difensori del Mariucci hanno ribadito le tesi esposte nella nota controdeduttiva dell'aprile 2003.

VI) - All'odierna pubblica udienza il P.M. ed il difensore del convenuto hanno illustrato le loro posizioni, concludendo in conformità.

In particolare, il P.M. ha escluso la sussistenza di una qualsivoglia forma di litispendenza tra l'odierno giudizio e quello iscritto al n°9654/EL del registro della Segreteria di questa Sezione ed ha argomentato per l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in relazione al tempo di notifica dell'invito a dedurre, oltre che alla data del verificarsi degli eventi dannosi.

Dal canto suo, il difensore di parte ricorrente ha, all'opposto, insistito su entrambe le eccezioni (litispendenza e prescrizione) prospettate negli scritti difensivi.

DIRITTO

VII) - Venendo, anzitutto, alla pregiudiziale eccezione di “litispendenza e/o continenza del presente giudizio con quello iscritto al n°9654/EL” del registro di Segreteria di questa Sezione, dedotta dalla difesa del Mariucci, deve dirsi che la stessa è palesemente infondata, in relazione al petitum ed alla causa petendi dei due giudizi messi a confronti.

L'odierno giudizio, infatti, verte su quattro partite di danno, relative:

A) quanto all'oggetto: (1) alla locupletazione della retribuzione del Mariucci in regime di servizio “a tempo pieno”, invece che a “tempo parziale”; (2) alla “sottrazione -da parte del Mariucci -di energie lavorative” all'ente di appartenenza (comune di Scheggia e Pascelupo); (3) al “disservizio” arrecato dal predetto all'ente stesso da una siffatta sottrazione ; (4) al danno all' “immagine ed al prestigio” arrecato dal Mariucci al ripetuto ente.

B) quanto alla causa pretendi : (1) all'indebito espletamento, da parte del Mariucci, di “attività lavorative professionali a scopo di lucro, in qualità di geometra, risultati incompatibili con il suo status di dipendente pubblico, ai sensi dell'art. 1, comma 60, della l. 662/1996 e dell'art. 53 del DL vo  n°165/2001”; (2) all'indebito espletamento, da parte del predetto, dell'attività di “socio accomandante, dal 28/9/2000 al 22/2/2002, presso l'impresa di servizi Studio Mariucci S.A.S. di Mariucci Elisa e C. (figlia del geometra comunale), in violazione dei precitati articoli”; (3) all'indebito espletamento, sempre da parte del nominato convenuto, dall'1/12/1999 al 31/9/2000 di “un rapporto di collaborazione con la Star Service International SRL a scopo di lucro, in maniera non occasionale e non temporanea, per la vendita di contratti di assicurazione della “Baierische”, ancora in violazione dei ripetuti articoli, come illustrate dalle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Funz. Pubblica n° 3 e n°6 del 1997”; (4) alle indebite assenze dal servizio, effettuate dal Mariucci “per periodi di tempo frequenti e prolungati, accumulando (svariati) giorni di assenza dal lavoro a causa di malattia”, ma continuando a svolgere, “durante tali assenze, attività lavorativa in proprio come geometra, ovvero (per) la Baierische, ovvero ancora (svolgendo) viaggi a scopo turistico o (partecipando) a convegni e meeting e viaggi di formazione organizzati dalla holding Star Service International SRL”.

Il giudizio n°9654/EL, in parte definito con le sentenze n°332/EL del 2002 e n°399/EL del 2003, ha invece riguardato il Mariucci (ed altri 7 convenuti) per danni relativi a lavori di potenziamento dell'acquedotto di Schegge e Pascelupo, connessi a condotte e ad imputazioni specifiche per tali lavori, quali, essenzialmente: l'acquisto a prezzi incongrui delle tubature, la mancata utilizzazione di parte dei tubi acquistati, l'esecuzione non a regola d'arte di alcuni di questi lavori, la formazione di atti amministrativi attestanti circostanze non conformi al vero, la ripetizione di attività di progettazione errata e la tardiva “messa a disposizione della collettività dell'acquedotto”.

E' ben vero che tra le partite di danno dedotte in tale giudizio figura anche quello “all'immagine ed al prestigio del Comune”, oggetto anche dell'odierno giudizio, ma è altrettanto vero che le due ipotesi di danno all'immagine non investono i medesimi fatti, riguardando il primo la “cointeressenza del Mariucci allo studio professionale della Lisandrelli” (altra persona convenuta in quel giudizio) ed il secondo (quello, cioè, relativo all'odierno giudizio) l'espletamento da parte del Mariucci stesso di tutta una serie di altre attività, diverse da quelle relative alla compartecipazione allo studio della Lisandrelli, quali -come detto poc'anzi - l'espletamento dell'attività libero professionale di geometra e quelle di assicuratore e di compartecipe nella società di servizi della figlia; attività, queste, che -secondo parte attrice- sono state esercitate in “grave situazione di incompatibilità e di conflitto di interesse” (v. pag. 28 della citazione).

            Peraltro, la indubbia connessione che sussiste tra le voci di “danno all'immagine” dedotte nei due giudizi, induce a disporre la riunione, in parte qua, dei giudizi stessi, che dovranno perciò essere trattati congiuntamente, in parziale accoglimento delle richieste avanzate dalla difesa del Mariucci con la memoria depositata il 5/11 u.s. ; tanto, ovviamente, previa separazione e sospensione della definizione della causa attinente a tale partita di danno dalle altre, nelle quali si articola la odierna controversia, ai sensi degli artt. 103, comma 2. 104, comma 2, e 279, n°5, cpc, in perfetta simmetria con quanto analogamente disposto in proposito con la sent. n°332/EL del 2002, per il giudizio n°9654/EL.

VIII) - Così definita la pregiudiziale eccezione di litispendenza, nel merito, la pretesa attrice è fondata sia per la voce di danno da indebita locupletazione della retribuzione a tempo pieno, in luogo di quella part time, sia per la voce di danno da “sottrazione al comune di energie lavorative”, ma per questa voce di danno solo parzialmente.

La pretesa attrice va, invece, disattesa per la voce di danno da “disservizio”

            IX) - In realtà, per tale, ultima voce di danno manca una qualsivoglia prova dell'effettiva esistenza del danno stesso e del suo concreto dimensionamento, essendosi -sul punto- limitata parte attrice a sostenere che, “nel caso di specie, il comportamento del Mariucci, che viola la disciplina sulle incompatibilità del rapporto di pubblico impiego e, in particolare, dell'esclusività del rapporto di lavoro, sottraendo illecitamente energie lavorative e risorse intellettuali al datore di lavoro-pubblica amministrazione, distraendola a fini privati, provoca in re ipsa una minore resa del servizio” (v. pag. 27 della citazione).

            Ora, in disparte la considerazione che la voce di danno in questione, per la prima parte della sua formulazione (“illecita sottrazione di energie lavorative e risorse intellettuali al datore di lavoro-pubblica amministrazione” con distrazione “a fini privati”) in nulla si differenzia dall'altra voce di danno (precedente a quella all'esame, nel contesto della citazione), costituita -appunto- dalla “sottrazione di energie lavorative al comune, causato dalla corresponsione a vuoto di una parte degli emolumenti dal 1997 ad oggi” (ex pag. 25 della citazione), deve osservarsi che l'attore non ha affatto indicato in che modo una simile sottrazione si sia, in concreto, inserita nel “particolare modello organizzativo (dell') amministrazione pubblica, (incidendo) negativamente sul generale funzionamento del servizio e sulla sua qualità, creando un indubbio disservizio”, ossia un danno ulteriore, rispetto a quello della illecita “sottrazione di energie lavorative” (v. pagg. 25-26 della citazione).

            In tesi plausibile una simile affermazione, in concreto essa impone una rigorosa prova dell'effettivo determinarsi di un qualche disguido del servizio (o dell'attività amministrativa espletata), a causa della riferita “sottrazione di energie lavorative”, non potendosi mai -in questo, come in ogni altro caso - ritenere sussistente in re ipsa il danno da disservizio.

E ciò sia per evitare che il danno in questione possa -di fatto- venire a coincidere con un'altra voce di danno (magari proprio con quella che si assume essere stata l'antecedente etiologico del danno da disservizio), come parrebbe -in fattispecie- confrontando il danno che ne occupa con quello da “sottrazione di energie lavorative al comune”, sia perché il danno da disservizio può essere quantificato solo in via equitativa (come giustamente annotato a pag. 26 della citazione) e perciò, se non si identificano i termini concreti del danno stesso, non si possono neanche enucleare i criteri per la sua quantificazione.

Né si dica che l'art. 1226, ponendo un comando che si rivolge direttamente al giudice e non alla parte, onera solo il primo ad individuare i criteri di quantificazione del danno, perché il comando in questione presuppone pur sempre che il danno, nella sua concreta esistenza e consistenza, ci sia e sia chiaramente dimostrato ed illustrato dalla parte che assume di averlo subito.

Nel contesto delle disposizioni dell'art. 1226 cc, invero, la dimostrazione e la illustrazione del danno nei suoi concreti termini fattuali e/o della sua reale consistenza e dimensionamento costituisce premessa logica essenziale per l'esercizio del potere di valutazione equitativa del giudice ; in mancanza di una siffatta dimostrazione, a cura della parte che vi ha interesse, il potere di valutazione equitativa del giudice resta inattivo, per l'impossibilità di fissare i criteri del suo esercizio.

Per quanto finora esposto e considerato, dunque, la richiesta attorea sul danno da disservizio deve essere respinta.

IX) - Pienamente fondata, invece, si manifesta la domanda attrice per il danno da indebita locupletazione della retribuzione in misura intera, in luogo di quella connessa al regime di lavoro part time .

            IX a) - Al riguardo giova muovere dal rilievo che il Mariucci, per il periodo considerato per tale voce di danno (anni 2000-2001), ha davvero espletato una variegata serie di attività, attinenti sia alla libera professione di geometra, posta in essere “al di fuori ed anzi in evidente conflitto di interessi (con le) mansioni di capo dell'Ufficio tecnico comunale di Scheggia e Pascelupo” (v. pag. 6 della citazione), sia alla collaborazione con la “STAR SERVICE INTERNATIONAL S.R.L:”, per la vendita di contratti assicurativi della società “Bayerische Vita SPA”, e sia alla partecipazione societaria come “socio accomandante” nella società di servizi di sua figlia : “Studio Mariucci S.A.S. di Mariucci Elisa e C.”, la quale (società) ha finito , in buona sostanza, per costituire davvero lo “schermo per nascondere l'esercizio illecito (delle altre, suddette) attività professionale”; giusta le considerazioni espresse a tal ultimo proposito a pag. 13 della citazione.

            La Procura, in realtà, ha fornito una così articolata e variegata serie di prove, tutte concordanti tra loro e perciò assolutamente attendibili, da non lasciare spazio al benché minimo ragionevole dubbio sul fatto che il convenuto abbia realmente espletato le attività in questione (v. dichiarazioni di molti soggetti che hanno avuto contatti diretti con il Mariucci per le cennate attività lavorative, nonché il contratto di collaborazione stipulato dal medesimo con la “Star Service International SRL” ed i contratti assicurativi stipulati sempre dal Mariucci con le varie persone contattate nel corso dell'istrutoria della causa; v. inoltre il contratto di costituzione della società “Studio Mariucci” ed il biglietto di visita del Mariucci con impresso il logo della “Star Service International”, ecc.).

Peraltro, la messe di prove è tale e tanta che il Collegio ritiene di poter fare semplicemente riferimento ad essa, quale versata nelle note di deposito della Procura (v. in particolare le note di deposito n°1 e n°2), senza soffermarsi a darne uno più specifico conto e limitandosi solo a dire, secondo una valutazione globale e d'insieme, che ognuno dei documenti in atti è inequivocabilmente rilevante, pertinente e chiaro nell'indicare il reale espletamento delle ripetute attività .

Il contesto delle prove in questione, poi, è tale da ridurre grandemente anche il peso e la consistenza delle osservazioni difensive del legale del Mariucci, sia in ordine al carattere “occasionale” del “contatto” con la “Star Service”, sia in ordine alla scarsa rilevanza giuridica che hanno i soci accomandanti nella gestione delle società in accomandita, come quella della figlia del Mariucci, al quale il Mariucci stesso partecipava, appunto, quale socio accomandante.

Sotto il primo profilo, infatti, basta ricordare che il Mariucci ha stipulato un vero e proprio contratto di collaborazione con la “Star Service”, in forza del quale egli non ha avuto solo qualche “contatto” collaborativo, ma e diventato “collaboratore effettivo della SSI” (v. indicazioni in grassetto apposte nel contratto di collaborazione inviato alla Procura dalla “SSI” con la nota del 9/5/2003 in allegato al doc. n°1 della nota deposito n°2 della Procura) ; anzi, per la stipula del contratto in parola, il Mariucci ha anche dovuto dichiarare di “non incorrere in alcuno dei regimi di incompatibilità previsti dagli artt. 60 T.U. n°3/1957, 58 D.Legs. n°29/1993 e 1, commi 56 e 60 della legge n°662/1996 e successive modificazioni” (v. punto 8 della “lettera di libera collaborazione” trasmesso dalla “SSI” con la cennata nota del 9/5/2003).

Sotto il secondo profilo (socio accomandante), invece, è evidente che, nel caso, il Collegio non considera il ruolo “formale” del socio accomandante, quale disciplinato dal codice civile, ma quello “reale”, effettivamente avuto dal Mariucci nello studio professionale delle figlie; ruolo che è consistito -come egli stesso dice a pag. 2 della nota controdeduttiva all'invito a dedurre - nel dare “un aiuto alle due figlie” per un'attività professionale che, però, è stata svolta non già “in via esclusiva ed in prima persona dalle medesime” (v. ancora pag. 2 della richiamata nota controdeduttiva), ma con frequenti interventi diretti del Mariucci stesso, come attestano le varie prove in atti.

D'altro canto, come pure ha rilevato parte attrice, il Mariucci, interrompendo formalmente i rapporti di collaborazione con la “Star Service”, ha “ceduto tutti i diritti derivanti dal contratto di collaborazione allo studio (della) figlia (e di fatto) ha continuato ad esercitare tale attività, come risulta dalla sua presenza attiva, in qualità di procacciatore di affari, in occasione della stipula, presso abitazioni dei contraenti, di ulteriori 22 contratti di assicurazione, tra l'1/9/200 ed il 3/12/2000; lo studio insomma, come già si è detto, ha finito per fare da “copertura” alle attività del Mariucci.

IX b) - Assodato, dunque, l'effettivo espletamento, da parte del Mariucci, di attività ulteriori rispetto a quelle attinenti al status di “Capo dell'Ufficio Tecnico” del Comune di Scheggia e Pascelupo, è evidente che ciò ha comportato la violazione, cosciente e volontaria, di precisi doveri di servizio, volti a dare effettività all' “obbligo di esclusività delle attività lavorative del pubblico dipendente”, quale menzionate da parte attrice a pag. 15 della citazione.

L'esclusività del rapporto di lavoro del pubblico dipendente con l'ente di appartenenza, in realtà, ha costituito un caposaldo storico del pubblico impiego, in tempi relativamente recenti mitigato dalle norme che hanno previsto e disciplinato la possibilità di espletare attività lavorative ulteriori, rispetto a quella propria di pubblico dipendente (v., in particolare, art. 1, comma 56/65 della l. n°62/1996 e relative circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n°3 e n°6 del 1997, pure considerate da parte attrice) .

Ora, la inosservanza di siffatte norme, da parte del pubblico dipendente, se sul piano estrinseco e formale dei doveri di servizio violati può anche indurre all'adozione di sanzioni disciplinari e se, sul piano più strettamente laburista, può anche costituire “giusta causa di recesso” da parte dell'ente datore di lavoro (ex art.1, comma 61, della citata l. n°662/1996), sul piano erariale, invece, è certamente fonte di danno, quante volte -come nel caso di specie - il dipendente continua a percepire -per effetto di detta violazione- la retribuzione del rapporto di lavoro a “tempo pieno”, in luogo della retribuzione del rapporto di lavoro “a tempo parziale”, effettivamente spettategli.

E' evidente, infatti,che la violazione del dovere di esclusività lavorativa e, quindi delle norme sul part time, incide sull'equilibrato esplicarsi del rapporto sinallagmatico tra le prestazioni lavorative del pubblico dipendente e le prestazioni retributive dell'ente datore di lavoro, con negative ricadute per quest'ultimo, che continua ad erogare una retribuzione (piena) non più giustificata dalle prestazioni lavorative (a tempo parziale) del primo.

IX c) In questo contesto, quindi, appare del tutto corretta l'impostazione data in citazione da parte attrice al danno in questione, così come appare del tutto corretto il criterio seguito da parte attrice medesima per la determinazione del danno stesso .

A tal ultimo riguardo, infatti, evidenti ragioni di garanzia hanno, anzitutto, indotto a fissare l'entità del part time -nel caso- nel limite “non superiore al 50% di quello a tempo pieno”, di cui all'art. 1, comma 56, della l. n°662/1996” ; limite, questo, che oltretutto è anche quello (l'unico) che consente di espletare attività che richiedo l' iscrizione ad albi professionali, come quella di geometra, pure in concreto espletata dal Mariucci.

Così stabilita l'entità del part time, si è poi calcolato, sulla base delle somme retributive corrisposte in misura “piena” per il 2000 (€ 27.997,15 per stipendio) e per il 2001 (€ 32.346, 28 per stipendio + indennità di posizione, per un ammontare, quest'ultima di €3.436, 99), l'importo che sarebbe spettato -per ciascuno dei suddetti anni- in regime di tempo parziale (rispettivamente, € 13.998,57 ed € 17.891,63; stipendio, quest'ultimo, comprensivo della cennata indennità di posizione di € 3.436,99).

Successivamente, si è sottratto dalla retribuzione effettivamente corrisposta -per ciascuna dei ripetuti anni- quella spettante, giungendo ad € 13.998,58, per il 2000, e ad € 14.454,65, per il 2001; sommati tali importi, si è arrivati a stabilire il danno in € 28.453,23 (v., in proposito, la relazione della Guardia di Finanza di Gubbio prot. n°19/U.G, del 6/12/2002, indicata al n°2 della nota di deposito n°1 della Procura in atti).

IX d) - Peraltro, il danno così determinato non può subire alcuna riduzione, come giustamente osservato in citazione da parte attrice, essendo riferibile ad una condotta omissiva dolosa del convenuto (mancata richiesta di autorizzazione al part time), se non altro nella forma del c.d. “dolo contrattuale”, ex art. 1225 cc; del dolo, cioè, che si estrinseca nella coscienza e volontà di venir meno ai doveri di ufficio (v. SS.RR. sent. n° 62/A del 25/10/1996).

Né, con riferimento a tale partita di danno, appare pertinente l'eccezione di prescrizione dedotta dalla difesa di parte ricorrente; ove si consideri che il danno stesso, ed il correlato diritto risarcitorio azionato dalla Procura, è insorto nel 2000 e nel 2001 e, quindi, in epoca alquanto prossima alla notifica della citazione.

X) - Parimenti fondata, sebbene -come anticipato - solo parzialmente, è infine la pretesa attrice per il danno da “sottrazione al comune di energie lavorative per la corresponsione a vuoto di una parte degli emolumenti al Mariucci”.

X a) - Al riguardo, deve anzitutto chiarirsi che gli aspetti dai quali trapela il danno in questione -ancora una volta- non sono quelli “formali”, che restano effettivamente “coperti” dalle certificazioni e documentazioni mediche che attestano il cattivo stato di salute del Mariucci, ma quelli “reali”, disvelati dalle attività lavorative e dalle partecipazioni a viaggi, corsi ed incontri effettuati dal Mariucci stesso durante i (certificati) periodi di malattia.

Dalla documentazione in atti, in effetti, emergono periodi frequenti e lunghi di malattia, con conseguente assenza dal servizio, durante i quali però il Mariucci ha svolto le ricordate attività private di geometra, di assicuratore e di compartecipe alla gestione della società di servizi della figlia, ed ha fatto anche vari viaggi turistici ed ha partecipato ad incontri di aggiornamento e meeting organizzasti dalla “Star Service International”.

X b) - Peraltro, prima di dar conto di ciò, occorre delimitare il campo delle indagine, atteso che parte attrice ha quantificato la partita di danno in questione, per l'importo di € 25.000,00, considerando le assenze per il periodo che va “dal 1997 ad oggi” (v. pag. 25 della citazione), ossia dal 1997 al maggio del 2003 (data della citazione stessa).

La difesa del convenuto, dal canto suo, ha eccepito la prescrizione, proprio con specifico riferimento al suddetto periodo, negando oltretutto efficacia interruttiva all'invito a dedurre (v. pag. 7 della comparsa di costituzione in giudizio).

            Ora, a fronte di tale eccezione, deve riconoscersi che, effettivamente, l'eventuale danno maturato per le assenze del 1997 (v. “prospetto assenze per causa di malattia dall'1/1/1997 al 31/12/2002”, a firma del Responsabile dell'area Amministrativa Stefano Brschi del 371/2003 in atti) non può entrare nel fuoco dell'esercitata azione erariale, essendosi prescritto il relativo diritto risarcitorio già alla data di notifica dell'invito a dedurre (febbraio 2003) e, qundi, ancor prima della notifica della citazione.

Parimenti, deve ritenersi prescritto il diritto risarcitorio per l'eventuale danno maturato per le assenze del mese di gennaio e del febbraio-aprile del 1998 (v il menzionato “prospetto”), mentre, per le assenze del restante anno 1998, difetta una qualsivoglia indicazione o documentazione sulle attività libero-professionali o su viaggi turistici del Mariucci, ovvero sulla partecipazione del medesimo a corsi ed incontri di aggiornamento.

X c) - Limitando, dunque, il campo di indagine agli anni che vanno dal 1999 al 2002 (l'ultimo che è stato riportato nel ricordato “prospetto”, sul quale la Procura ha basato le proprie valutazioni per quantificare il danno) e procedendo -partitamente per ciascuno degli anni in riferimento - al confronto incrociato dei giorni di assenza per malattia, con quelli in cui sono state espletate attività lavorative, turistiche e di partecipazione ad incontri, corsi, ecc., si ha che :

a) nel 1999, a fronte di un complessivo numero di 247 giorni di assenza per malattia (inframezzati in vari e frequenti periodi dal gennaio all'agosto ed in un unico periodo continuativo da agosto a dicembre) il Mariucci ha proceduto all' “accatastamento di tutte le proprietà immobiliari di (Masci Rinaldo); operazioni ultimate il 2/11/1999, per un corrispettivo pari a 20.000.000 circa, comprensive delle spese notarili”; egli inoltre è stato “incaricato dell'attività di intermediazione immobiliare, conclusasi il 18/10/1999, sempre nell'interesse del Masci” (v. pagg. 8-9 della citazione);

b) nel 2000, a fronte di un complessivo numero di 366 giorni di assenza per malattia (praticamente un intero anno), il Mariucci ha svolto una esigua attività libero professionale di geometra, curando “la pratica di compravendita della sig.ra Mattei sotto l'aspetto catastale” (v. dichiarazione della medesima del 31/10/2002 in atti), ma ha viaggiato molto, anche all'estero, ed ha partecipato a vari corsi e convegni della “Star Service” (dal 22 al 29 gennaio, infatti, è stato a Madonna di Campiglio; dal 24/2 al 12/3, è stato nelle Filippine; tra maggio, giugno, luglio e settembre ha partecipato a convegni e corsi organizzati dalla “Star Service” ad Arezzo, per un numero complessivo di 8 giorni, e poi, all'11 al 19/9 si è recato a Cipro); in questo anno, inoltre, ha svolto una discreta attività assicurativa, prima in maniera diretta con la “Star Service” (dall'1/12/1999 al 31/9/2000), e poi, dopo la cessione del contratto allo studio societario della figlia, in maniera indiretta, comunque contribuendo a formare lo studio stesso, proprio in tale anno (settembre 2000);

c) nel 2001, a fronte di un complessivo numero di 282 gg di assenza per malattia (di cui 169 gg. dall'1/1 al 18/6 e 113 gg. dal 10/9 al 31/12) si ha che il Mariucci, dal 5 al 9 gennaio, si trova sulla nave-crociera “Grimaldi”, per un corso di formazione della “Star Service” ed ha continuato l'attività assicurativa (v. per esempio il contratto stipulato 14/6 con Lucci Giovanni) e di geometra-mediatore di affari (v. per esempio la procura a vendere conferitagli da Bianchi Giuseppe il 4/4, con conseguente vendita dell'immobile il successivo 27 giugno, di cui è menzione nella nota della guardia di finanza n°38 del 29/4/2003; v. inoltre gli incarichi professionali affidati al Mariucci dal sig. Galli Gino e da Bianchi Antonietta, nonché le pratiche per ottenere un mutuo a favore della Sig.ra Lupini Caterina, pure attestate dalla documentazione in atti).

d) nel 2002, infine, a fronte di un numero complessivo di 287 gg. (inframezzati in vari periodi) c'è sicuramente un viaggio in Tunisia (Monastir) dal 14 al 21/8, realizzato proprio durante un periodo di assenza per malattia.

X d) - Ora a fronte di simili risultanze, la ricostruzione delle vicende sanitarie del Mariucci, elaborata dal suo legale a pag. 9 della comparsa di risposta, non desta alcun interesse; basti al riguardo considerare che, mentre il predetto legale evidenzia che “in data 20/12/2000 la Commissione apposita ha riconosciuto una temporanea inidoneità al servizio per mesi sei”, gli atti di causa dimostrano che il Mariucci tra il 28 ed il 31/12/2000 ha stipulato tre contratti assicurativi con Braccini Tina, Borsellini Roberto e Mauro Burzacchi (v. i rispettivi contratti in atti).

Come pure non hanno molto senso le giustificazioni addotte dallo stesso Mariucci alla sua Amministrazione di appartenenza, allorché (non essendo stato trovato al proprio domicilio per una visita fiscale) dichiara di essersi recato a Madonna di Campiglio, dal 22 al 29/1/2000 “per seguire la famiglia ed avere l'assistenza continua che (gli) è necessaria, vista la (sua) malattia riconosciuta da causa di servizio di 4^ ctg.” (v. nota del 3/2/2000, assunta in protocollo dal Comuine di Scheggia e Pascelupo il 4/2/2000, al n°561/I5); tanto. considerando anche che la malattia in questione è una cardiopatia ischemica in esiti di infarto del miocardio, accompagnata da un “disturbo distmico” (v verbale di visita collegiale del 15/10/1999 in atti

X e) - Così esaurita l'indagine sulla effettiva esistenza del danno da “sottrazione di energie lavorative”, è evidente che la sua quantificazione può avvenire solo in via equitativa (ex art. 1226 cc), sfuggendo ad una più puntuale determinazione; in tal senso, del resto ha proceduto parte attrice.

Peraltro, le scarne indicazioni rinvenibili in proposito nella citazione, non aiutano a comprendere quali siano stati i criteri seguiti dalla Procura per la liquidazione del danno in parola, stabilito in citazione in € 25.000 .

Il Collegio, a tal proposito, ritiene che per una corretta determinazione del danno in questione occorra stabilire : a) il numero dei giorni in cui l'assenza può dirsi ingiustificata; b) la retribuzione spettante per tali giorni.

Sotto il primo profilo, peraltro, occorrerà tener conto della complessità dell'attività professionale svolta dal Mariucci, per stabilirne -in via equitativa - la sua presumibile durata, e ad essa andranno aggiunti i giorni “sicuri” di assenza ingiustificati, come quelli relativi ai viaggi di crociera ed alle permanenza in luoghi turistici.

Sotto il secondo profilo (retribuzione giornaliera), invece, si dovrà tenere conto del fatto che il danno in discorso va parametrato non già alla retribuzione del “tempo pieno”, ma a quella dimezzata del “tempo parziale,  ex precedente paragrafo IX .

Peraltro, poiché dagli atti di causa non emergono indicazioni sulla retribuzione del 1999, il Collegio ritiene di fissarne l'importo giornaliero in quello corrispondente all'importo giornaliero della retribuzione del 2000 (stabilita, per il parte time, in € 13.998,57), decurtato di € 10; per le retribuzioni part time del 2001 e del 2002, invece, valgono i dati di cui all'allegato n°12 alla relazione della Guardia di Finanza n°19 del 6/12/2002 (ex n°2 della nota di deposito n°1 della Procura), ossia : € 17.891,63 (per il 2001) ed € 24.176,46 (per il 2002).

Conseguentemente, siccome l'importo giornaliero della retribuzione del 2000 è pari ad € 38,35 l'importo giornaliero della retribuzione del 1999 resta stabilito in € 28,00 (in cifra tonda), mentre l'importo giornaliero della retribuzione del 2001 è pari ad € 49 (in cifra tonda), e l'importo giornaliero della retribuzione del 2002 è pari ad € 66,00 (in cifra tonda).

In relazione a quanto sopra (ossia valutando in via equitativa la presumibile durata dell'attività lavorativa ed aggiungendo ad essa i giorni sicuri di assenze ingiustificate), il Collegio reputa equo fissare in 30 gg. le assenze ingiustificate del 1999, in 9 mesi le assenze ingiustificate del 2000, in 3 mesi le assenze ingiustificate del 2001 ed in 8 gg. le assenze ingiustificate del 2002.

Conseguentemente, il danno in questione viene liquidato in € 16.132,00 (comprensivi degli oneri rivalutativi chiesti da parte attrice), corrispondenti :

a)- quanto ad € 840,00 , ai 30 gg. del 1999 x € 28,00;

b)- quanto ad € 10.354,00 , ai 270 gg. (9 mesi) del 2000 x € 38,35;

c)- quanto ad € 4.410,00 , ai 90 gg. (3 mesi) del 2001 x € 49,00;

d)- quanto ad € 528,00 , agli 8 gg. del 2002 x € 66,00.

            Su tale importo non può essere praticata alcuna riduzione, stante -anche qui - il palese dolo (almeno nella forma del dolo contrattuale) che ha sostenuto la condotta del Mariucci.

XI) - Va da sé che le spese di giudizio seguono la soccombenza, mentre sull'importo complessivo della condanna, pari ad € 44.585,23 (€ 28.453,23 + € 16,132,00), andranno calcolati gli interessi legali, dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale dell'Umbria

SOSPENDE

previa separazione dalle altre , la causa relativa al danno all'immagine, da definire insieme all'analoga causa sul danno all'immagine di cui al giudizio 9654/EL ;

CONDANNA

Mariucci Francesco al pagamento, a favore del comune di Scheggia e Pascelupo, della somma di € 44.585,23.

Condanna, altresì, il predetto al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giudizio, che liquida, alla data del deposito della sentenza, in  euro 373, 53 (trecentosettantatre/53)

 

Sugli importi di condanna andranno corrisposti gli interessi legali, dalla data della sentenza al soddisfo.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 25/11/2003.

             L'Estensore                                                   Il Presidente

F.to Fulvio Maria Longavita                            F.to Lodovico Principato

 

Depositata in Segreteria il 9 gennaio 2004

                                                              Il Direttore della Segreteria

                                                                  F.to Maria Borsini