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     La risposta dell'Aran ad un quesito del Segretario Generale del Comune di Giulianova  | 
  
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     Quesito Premesso
        che l’art 31 , 4° comma, del CCNL dei segretari comunali e
        provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio
        economico 1998-1999 testualmente recita : “4.    
        Nell’ambito della fascia A, per la nomina in sedi di comuni superiori
        a 250.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di
        amministrazioni provinciali è richiesta un’anzianità di servizio di
        almeno due anni in enti inferiori della stessa fascia. La disposizione
        di cui all’art.11, comma 10, ultimo periodo, del DPR n.465/1997 trova
        applicazione sino al 31.12.2000; sono fatti salvi i diritti acquisiti
        entro tale data ai sensi della medesima disposizione” 
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     Servizio
    Contrattazione n.3                                                
     
 Al
    Comune di Giulianova Ufficio
    del Personale 
 Prot.n.sc3/2311 riscontro
    e-mail del
    3.11.2003
    OGGETTO : CCNL segretari comunali
 In
    riferimento alla vostra e-mail del 3.11.2003, siamo del parere che la
    lettera della clausola contrattuale non lasci spazio ad altre
    interpretazioni: il CCNL richiede un’anzianità  di servizio “…di almeno due anni in enti inferiori della
    stessa fascia”; non importa se detto servizio è stato prestato dal
    Segretario in quanto titolare di sede o in quanto incaricato di supplenza o
    reggenza; quello che conta è che egli avesse i prescritti requisiti e che
    abbia prestato servizio presso l’ente (o gli enti) per almeno due anni. Distinti
    saluti.                                                                  
           
    f.to IL DIRETTORE                                                                 
       
    Dott. Domenico Di Cocco 
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