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       CORTE
      DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI - Sentenza 28 gennaio 2003, n. 1241 
       
      (Omissis) 
       
      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
       
      Il signor D. P., nominato Segretario generale del Comune di Greve in
      Chianti in data 17 settembre 1998, a seguito della revoca dell'incarico
      disposta dal Sindaco con atto del 9 dicembre 1998, conveniva dinanzi al
      Tribunale di Firenze il Comune di Greve in Chianti e la sezione regionale
      Toscana dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
      comunali e provinciali, deducendo l'illegittimità di tale provvedimento e
      chiedendo la condanna del comune convenuto al risarcimento dei danni. 
      Su tale domanda il tribunale adito si pronunciava con sentenza non
      definitiva del 22 novembre 1999, dichiarando la propria giurisdizione, e
      successivamente con sentenza definitiva del 21 gennaio 2000 rigettava la
      domanda dell'attore. 
      Il Comune di Greve in Chianti impugnava la prima sentenza con appello
      diretto nei confronti del Petronilla e della Agenzia autonoma per la
      gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali; il Petronilla
      proponeva appello avverso la sentenza definitiva del tribunale, e nel
      giudizio così promosso intervenuta l'Unione nazionale dei segretari
      comunali e provinciali. Riunite le cause, la Corte di appello di Firenze
      con la sentenza oggi denunciata, ritenuta la propria giurisdizione,
      dichiarava inammissibile l'intervento dell'Unione nazionale dei segretari
      comunali e provinciali; dichiarava l'illegittimità dell'atto di revoca e
      condannava il Comune di Greve in Chianti al risarcimento del danno
      liquidato in somma corrispondente ai compensi che il signor Petronilla
      avrebbe maturato dalla data di risoluzione dell'incarico fino al 6 aprile
      1999, oltre interessi di legge. 
      Avverso questa sentenza il Comune di Greve in Chianti propone ricorso per
      cassazione con quattro motivi. Domenico Petronilla resiste con
      controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi. 
      Gli altri intimati non si sono costituiti. Il comune ricorrente e il
      signor Petronilla hanno depositato memorie. 
      La causa è stata assegnata a queste Sezioni unite per la decisione sulla
      questione di giurisdizione sollevata con il primo motivo di ricorso
      principale. 
       
      MOTIVI DELLA DECISIONE 
       
      1. I ricorsi proposti avverso la stessa sentenza devono essere riuniti ai
      sensi dell'articolo 335 c.p.c. 
      2. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione dei
      principi generali in materia di giurisdizione sul rapporto di servizio dei
      segretari comunali e provinciali, nonché dell'articolo 68 del decreto
      legislativo 29/1993. 
      Si assume che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata,
      un diverso regime di giurisdizione in relazione alla medesima figura è
      previsto in vari casi relativi al rapporto dei dirigenti pubblici; che
      anche nei riguardi di funzionari legali alla pubblica amministrazione da
      rapporti di pubblico impiego di diritto comune è devoluta alla
      giurisdizione amministrativa la cognizione di controversie relative ad un
      provvedimento discrezionale che incide su interessi legittimi e non su
      diritti soggettivi. 
      L'attività di servizio del segretario comunale va riferita ad un rapporto
      contrattuale con il datore di lavoro Agenzia autonoma per la gestione
      dell'albo dei segretari comunali e provinciali e ad un rapporto
      pubblicistico, fondato su norme legislative, statutarie e regolamentari e
      sui provvedimenti unilaterali di nomina e di revoca dell'amministrazione
      locale; la revoca, in particolare, costituisce un provvedimento
      discrezionale adottato nel pubblico interesse, che come presupposto non un
      inadempimento contrattuale (tale da comportare l'esercizio del potere
      disciplinare da parte dell'agenzia datrice di lavoro) ma una violazione
      dei doveri di ufficio, connesso all'espletamento, discrezionalmente
      valutato, delle pubbliche funzioni. 
      Nella specie, la domanda principale del ricorrente attiene alla legittimità
      dell'esercizio del potere amministrativo, e la cognizione della
      controversia spetta al giudice amministrativo. 
      3. Con il secondo motivo dello stesso ricorso principale, deducendosi
      violazione dell'articolo 17 della legge 127/97, si assume che l'atto di
      revoca dell'incarico trova fondamento nella rottura del rapporto
      fiduciario con l'amministrazione locale, da porre in relazione con di
      doversi di collaborazione del segretario. 
      Con il terzo motivo, denunciandosi un'ulteriore violazione della stessa
      norma, si censura la valutazione compiuta dalla corte territoriale in
      ordine alla gravità della violazione dei doveri di ufficio. 
      Il quarto motivo, che prospetta ancora la violazione dell'articolo 17
      della legge 127/97, attiene ugualmente alla suddetta valutazione del
      giudice di merito, con riferimento alle specifiche circostanze del caso
      concreto. 
      4. Il primo motivo del ricorso incidentale, con la denuncia dei vizi di
      violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2043 e 1226 Cc, nonché
      difetto di motivazione, investe la statuizione relativa all'accertamento
      del danno derivante dalla revoca dell'incarico. 
      Con il secondo motivo, denunciandosi i vizi di violazione e/o falsa
      applicazione degli articoli 184 e 245 Cpc nonché difetto di motivazione,
      il ricorrente incidentale si duole della mancata ammissione di mezzi
      istruttori richiesti per dimostrare la sussistenza del pregiudizio subito
      dalla parte. 
      5. Il primo motivo del ricorso principale è infondato. 
      L'articolo 17 della legge 127/97 (snellimento dell'attività
      amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo), ha
      disciplinato la figura dei segretari generali dei comuni e delle province
      con i commi 67 e seguenti prevedendo che gli stessi sono iscritti in un
      albo nazionale (articolato in sezione regionali), cui accedono per
      concorso, e sono dipendenti dell'agenzia autonoma appositamente istituita,
      con personalità giuridica di diritto pubblico, per la gestione dell'albo
      stesso (commi 67, 75 e 76). 
      Il successivo comma 70 prevede l'assegnazione delle mansioni di segretario
      nel singolo comune o provincia, dietro nomina del sindaco o del presidente
      della provincia con durata corrispondente a quella dei loro rispettivi
      mandati elettorali. 
      Il comma 71 stabilisce che il segretario può essere revocato con
      provvedimento motivato del sindaco (o del presidente della provincia),
      previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri di ufficio. 
      Secondo il comma 72, il segretario non confermato, revocato o comunque
      privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la
      durata massima di quattro anni, durante i quali l'agenzia esercita i
      poteri di pertinenza del datore di lavoro, affidandogli incombenze
      inerenti alla gestione dell'albo, attività di consulenza, mansioni presso
      altre amministrazioni; in tale posizione, conserva il trattamento
      economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti, ma con
      detrazione di compensi percepiti per le corrispondenti indennità nel caso
      di collocamento in disponibilità "per mancato raggiungimento di
      risultati imputabili al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti
      violazioni dei doveri di ufficio" (salva l'applicazione di diversa
      sanzione). 
      A tale normativa, integrata dal regolamento approvato con d.P.R. 465/97,
      deve farsi riferimento nel caso di specie, non trovando applicazione
      ratione temporis la nuova disciplina introdotta con il Testo unico delle
      leggi sull'ordinamento locale di cui al decreto legislativo 267/00. 
      Al riguardo, queste Sezioni unite (sentenze 205/01 e ordinanza 2418/02)
      hanno già avuto occasione di affermare la giurisdizione del giudice
      ordinario, in relazione agli articoli 29 e 45 del decreto legislativo
      80/1998, per controversie relative all'assegnazione del segretario da
      parte del consiglio d'amministrazione dell'agenzia al comune od alla
      provincia che lo abbia nominato secondo le disposizioni dell'articolo 15
      sesto comma del citato d.P.R. 465/97. Con tali decisioni si è rilevato
      che l'assunzione delle mansioni di segretario a seguito della nomina dà
      vita non ad un rapporto d'impiego con l'ente territoriale, in sostituzione
      di quello costituitosi con l'agenzia per effetto dell'iscrizione all'albo,
      ma ad mero rapporto organico o di servizio a tempo determinato, il quale
      si inserisce all'interno e nell'ambito del rapporto d'impiego con
      l'agenzia medesima. 
      Questo principio deve essere richiamato nel caso in esame, per rilevare
      che anche il rapporto di dipendenza funzionale tra il segretario e
      l'amministrazione locale, in quanto inserito nell'ambito del rapporto di
      impiego con l'agenzia autonoma per la gestione dell'albo, risulta fondato
      sulla stessa base paritetica, in quanto soggetto alla medesima disciplina,
      risultante dal quadro normativo delineato dal decreto legislativo 29/1993
      e successive modificazioni (espressamente richiamato dall'articolo 17
      comma 74 della legge 127/97), nel quale opera la regola generale secondo
      cui, ferma restando la qualificazione di atti amministrativi soltanto per
      gli atti disciplinanti le linee fondamentali dell'organizzazione degli
      uffici, per gli atti di indirizzo politico-amministrativo (articolo 3
      decreto legislativo 29/1993, nel testo sostituito dall'articolo 3 del
      decreto legislativo 80/1990) e per gli atti relativi alle procedure
      concorsuali (quarto comma articolo 68 29/1993) ogni atto di gestione di
      tali rapporti risulta privo di connotazione autoritativamente
      discrezionale e rappresenta espressione non di una potestà
      amministrativa, ma - come prevede il citato articolo 4 del decreto
      legislativo 29/1993 - della capacità e dei poteri del privato datore di
      lavoro; regola che trova ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 18
      del decreto legislativo 387/98, con cui è stato modificato l'articolo 68
      comma 1 del citato decreto legislativo 29/1993, stabilendosi la
      devoluzione al giudice ordinario delle controversie concernenti il
      conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali (che implica la
      cognizione da parte del giudice ordinario di atti anche discrezionali
      direttamente incidenti sul rapporto). 
      In questo senso si è espressa la giurisprudenza di questa Sezioni unite (cfr.
      Cassazione, Sezioni unite, 41/2000; 9650/01); ed anche la Corte
      costituzionale con la sentenza 275/01 ha rilevato che in base a tale
      normativa tutti i rapporti dei dipendenti della amministrazione pubblica
      (compresi i dirigenti) risultano modellati secondo il regime di diritto
      privato del diritto del lavoro, con l'attribuzione alla cognizione del
      giudice ordinario delle controversie inerenti ai suddetti rapporti, che
      coinvolgono posizioni di diritto soggettivo. 
      Si può osservare che tale assetto non è successivamente mutato, quanto
      al criterio di riparto della giurisdizione, con il decreto legislativo
      165/01 - che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
      dipendenze delle amministrazioni pubbliche - e le successive modifiche
      della legge 145/02. 
      Si deve quindi concludere che tutti gli atti di gestione del rapporto di
      lavoro del segretario comunale, compresi quelli posti in essere dalla
      amministrazione locale nell'ambito del rapporto funzionale con la stessa
      instaurata (tra cui la revoca dell'incarico ai sensi dell'articolo 17
      comma 71 della legge 127/97) rappresentano, secondo la regola generale
      sopra richiamata, manifestazione dei poteri propri del privato datore di
      lavoro, mentre corrispondono ugualmente al privato le situazioni
      soggettive nelle quali restano fissate le vicende del rapporto di lavoro. 
      Pertanto, la controversia nella quale si deduce la lesione di situazioni
      soggettive derivante da uno di tali atti appartiene alla giurisdizione del
      giudice ordinario. 
      Tale principio trova applicazione nel caso di specie, tenuto conto
      dell'epoca in cui è stato adottato il provvedimento di revoca, posteriore
      alla data del 30 giugno 1998, stabilita dall'articolo 45 comma 17 decreto
      legislativo 80/1198 come discrimine temporale per il trasferimento alla
      giurisdizione ordinaria delle controversie in materie di rapporti di
      lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 
      Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. 
      6. La causa va rimessa alla sezione lavoro di questa Corte per l'ulteriore
      corso del giudizio. 
      P.Q.M. 
      La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il primo motivo del ricorso
      principale e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rimette la
      causa alla sezione lavoro della Corte di cassazione per l'ulteriore corso
      del giudizio.  |