Speciale  -  La vicenda di Castel di Tora   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricorso dell'Unscp al Tar Lazio


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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

di UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI in persona del proprio legale rappresentante Dr. Carlo Paolini, con sede in Roma e De Angelis Dr. Alessandra, residente in Castel di Tora e, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Monti e Nicolò Paoletti con domicilio eletto presso il secondo in Roma in Via Barnaba Tortolini n.34 per delega in calce al presente atto

CONTRO

COMUNE DI CASTEL DI TORA. in persona del sindaco pro tempore

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Castel  di Tora n. 15 in data 9/3/2002, pubblicata dal 11/3 al 26/3/2002, divenuta esecutiva il 21/3/2002, con cui veniva approvata la proposta di deliberazione di modifica dello Statuto Comunale agli artt. 19-63-68-69-70 in particolare abrogando i vecchi artt. 68-69 e 70 e sostituendoli  con un nuovo articolato prevedente la soppressione della figura con le relative funzioni del Segretario comunale. In particolare veniva approvato l'art. 68 nella versione riformata che recita: "Il Comune può dotarsi di una Segreteria Amministrativa, alle dipendenze del Sindaco, che viene diretta da un dipendente comunale, oppure da un professionista esterno, fornito dei requisiti necessari, assunto con contratto di diritto privato o pubblico, a tempo determinato, per una durata non superiore al mandato del Sindaco"; l'art. 69 per cui .:" "Le funzioni inerenti la segreteria, se svolte da un dipendente comunale, vengono attribuite dal Sindaco al funzionario più elevato in grado dell'area amministrativa del Comune, il quale ne viene nominato responsabile. - Il predetto dipendente può svolgere funzioni promiscue anche per altre aree e settori.

Le funzioni di segreteria possono essere svolte anche in convenzione o in associazione con altri Comuni.

Il responsabile dell'area amministrativa assiste il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco; redige i verbali delle sedute degli organi comunali; stila le relative deliberazioni e le sottoscrive unicamente al Sindaco.

Il detto funzionario redige e stipula i contratti e le convenzioni del Comune nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un Notaio,- autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ed esercita in fine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dal regolamento o conferitagli dal Sindaco"; e art. 70  " Il Sindaco può nominare un vice collaboratore della Segreteria Amministrativa, il quale esercita le funzioni del funzionario preposto, in caso di assenza o di impedimento di costui".

-e di  ogni altro atto antecedente e conseguente connesso con quello impugnato.

FATTO

La ricorrente è stata Segretaria Comunale del comune di Castel di Tora per effetto di convenzione scaduta il 1/5/2002 interessante anche i Comuni di Rocca Sinibalda e Colle di Tora e quindi ricopriva tale ufficio al momento dell'assunzione della deliberazione impugnata.

La deliberazione viene impugnata per quanto riflette l'abrogazione degli artt. 68-69-70 dello Statuto Comunale e la loro sostituzione con l' articolato sopratrascritto con cui si è inteso eliminare la figura del Segretario Comunale e quindi l'Ufficio dalla stessa ricoperto.

Si è introdotto  un nuovo ufficio qualificato "segreteria amministrativa" alle dirette dipendenze del Sindaco che può essere ricoperto sia da  un dipendente del Comune che da un professionista esterno assunto con contratto di diritto privato.

Scompare in tal modo la figura istituzionale obbligatoria del segretario comunale, con rapporto di dipendenza con l'Agenzia Autonoma che gestisce l'Albo dei Segretari comunali e provinciali, e si crea un ufficio ibrido non ben definito che potrebbe essere ricoperto sia da un dipendente Comunale che da un professionista autonomo legato da contratto di diritto privato che non potrebbe che trovare la regolamentazione nell'art. 2222 C.C.  come esplicitamente previsto per i Direttori Generali delle Azienda Sanitarie dal decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, come modificato dall’art. 3, comma 3° del D.lgs 19/6/1999 n. 229 del comma 3bis.

La nuova figura non potrebbe mai comunque sostituire il Segretario Comunale nelle competenze elettorali, di stato civile, di anagrafe, di esecuzione sui beni mobili ecc. materie tutte ricomprese nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. 

L’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, quale Sindacato rappresentativo della categoria, e la dott.ssa De. Angelis cui è iscritta, hanno  un evidente interesse ad impugnare la deliberazione citata.

Si tratta della vicenda che ha assunto rilievo nazionale per effetto del largo spazio allo stessa dedicato sia dalla stampa d'informazione che da quella specialistica.

Il comune di Castel di Tora ha ritenuto che per effetto della modifica del titolo V della Costituzione sarebbe stato riformato in senso federale lo Stato italiano e i Comuni, ormai fruendo di una larghissima autonomia statutaria, possono legittimamente sopprimere la figura del segretario comunale.

Agli articoli dello statuto abrogati sono stati sostituiti quelli sopra trascritti per cui alla figura del Segretario comunale  è stata sostituita una segreteria amministrativa alle dirette dipendenze del sindaco, ricoperta o da un dipendente comunale o da un professionista esterno, assunto con contratto di diritto privato per una durata non superiore al mandato del sindaco, soggetti che in assenza di una legge dello Stato attributiva del relativo potere,  non potrebbero mai svolgere le funzioni  proprie del Segretario Comunale.

La delibera impugnata che modifica lo statuto è illegittima per i seguenti

MOTIVI

1) Violazione artt. 97 e segg.  d.lgs. 18/8/2000 n. 267 -  inconfigurabilità di abrogazione implicita per effetto della modifica del titolo V della Costituzione a seguito della L.Cost. n.3  degli art. 97 e segg. - illegittimità di abrogazione esplicita degli art. 68-69-70 dello Statuto Comunale del Comune-

Si osserva nella motivazione del provvedimento impugnato che con la legge costituzionale 18/10/2001 n.3, di modifica del Titolo V della Costituzione, lo Stato Italiano ha effettuato una riforma in senso federale e in particolare "I Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione" (art. 114) . - "I Comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite". (art. 117). - "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.  I Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze" (art. 118). - "I Comuni .... hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. - 1 Comuni .... hanno risorse autonome".

In questo nuovo scenario costituzionale i Comuni hanno acquisito la più ampia potestà di organizzazione delle proprie strutture, secondo le proprie dimensioni, funzioni e finalità da perseguire per cui si  deve ritenere che lo Stato non ha più alcun potere legislativo di imporre, in modo indistinto e generalizzato, la figura del Segretario Comunale, dipendente dello Stato ed ora dell'Agenzia per i Segretari Comunali, calandolo di imperio nell'ambito della struttura amministrativa dei Comuni…"

"Deve ritenersi pertanto che, con l'entrata in vigore della Legge Costituzionale che ha modificato in senso federalista il Titolo V della Costituzione, siano rimaste caducate tutte le norme relative ai Segretari Comunali, previste dal Capo Il del D.L.vo 18.08.00 n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

In particolare, devono ritenersi abrogati, ipso iure, gli artt. 97, 99 e 100 del predetto T.U. n. 267/00, sia per quanto concerne l'obbligo per i Comuni di avere un Segretario Comunale, sia per la loro nomina e revoca, sia per quanto riguarda le loro funzioni, i rapporti con il Direttore Generale dell'Ente…"

Ai nostri giorni, dopo l'anno 2000 e all'inizio del XXI secolo, non è più concepibile il soffocante autoritarismo dello Stato nei confronti dei Comuni, per cui le violazioni all'autonomia dei Comuni imposte dal T.U. n. 267/2000 sono anacronistiche e non più accettabili, per cui tali disposizioni vanno reinterpretate, integrate e disapplicate tutte le volte che sono in contrasto con il titolo V della Costituzione attualmente vigente.

Ciò premesso e ritenuto, si ravvisa l'opportunità di abrogare gli artt. 68, 69 e 70 di cui al Capo III del vigente Statuto Comunale."

Secondo il Comune, per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 si sarebbe verificata l'abrogazione implicita degli artt. 97 e segg. del T.U. 267/2000 per effetto di contrasto con i nuovi principi della Costituzione in quanto all'espressione atecnica "caducare" non può essere attribuito significato diverso di abrogare,  ma, in stridente contraddizione con tale espressione, si afferma poi la necessità di disapplicazione delle leggi statali in contrasto coi nuovi principi di cui all'art. V della Costituzione.

In entrambi i casi la deliberazione è palesemente e gravemente illegittima.

Da un lato il nostro ordinamento non conosce l'istituto dell'abrogazione implicita per effetto del  contrasto di una specifica norma coi principi costituzionali.

Dall'altro la disapplicazione di una norma di legge statale o regionale per contrasto con la Costituzione è inibita addirittura in sede giurisdizionale.

Unica eccezione nel nostro ordinamento al principio del divieto di disapplicazione da parte del Giudice di una  norma interna è rappresentato dal contrasto con la normativa comunitaria di immediata applicazione.(regolamenti e direttive scadute)

Il nostro ordinamento non conosce l'abrogazione implicita  per contrasto con i principi  costituzionali in quanto è esplicitamente previsto che, in caso di contrasto tra una norma ed i principi costituzionali, il Giudice (solo il Giudice) sollevi in via incidentale alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità.

Il sindacato diffuso in relazione ai principi costituzionali da parte del giudice di merito, presente in taluni ordinamenti anche europei, è notoriamente assente nel nostro.

La norma positiva che prevede che il Giudice e solo il Giudice, ravvisato il contrasto tra una norma e i principi costituzionali insiti ovviamente in norme costituzionali,  possa sollevare la questione incidentale di costituzionalità si pone in netto contrasto, e quindi esclude,  la tesi dell'abrogazione implicita.

Il nostro ordinamento all'art. 15 delle disp. sulla legge in generale del C.C. contempla unicamente l'abrogazione per incompatibilità che viene però circoscritta ad un rapporto tra due norme e non tra una norma e i principi generali della costituzione.

Nel caso del comune di Castel di Tora si ipotizza un contrasto tra alcune norme del T.U. 267/2000 con i principi introdotti dalla legge costituzionale n.3/2001 e in relazione a tale contrasto si costruisce un'inammissibile e ignota abrogazione implicita per incompatibilità.

La scarsa convinzione nella tesi prospettata,  in aperta contraddizione con l'ipotizzata abrogazione implicita, induceva il Consiglio Comunale a utilizzare  nella deliberazione  impugnata l'istituto della disapplicazione di una legge come se tale organo collegiale potesse svolgere tale attività, addirittura inibita in sede giurisdizionale, con limite assoluto dell'ordinamento comunitario!

Pertanto la deliberazione impugnata si pone in contrasto con gli artt. 97 e segg. del T.U. 267/2000  che non sono stati abrogati implicitamente dalla legge 3/2001  e sono tuttora  vigenti e quindi non potevano essere disapplicati dal Consiglio Comunale organo unicamente amministrativo.

2) Violazione art.117 della Costituzione - riserva di legge esclusiva dello Stato in materia di  p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

E' indiscutibile che per effetto dell'art. 117 della Costituzione solo una legge dello Stato potrebbe disciplinare gli organi di governo e le funzioni fondamentali dei Comuni. Poiché il Segretario Comunale per effetto dell'art. 97 T.U.267/2000 è ufficio essenziale per il funzionamento della  Giunta e del Consiglio Comunale solo una legge dello Stato potrebbe sottrarre alla Giunta e al Consiglio Comunale l'apporto delle funzioni del Segretario. Con la deliberazione impugnata Giunta e Consiglio Comunale verrebbero ad essere assistiti, coadiuvati,  da soggetto diverso dal Segretario  Comunale ed in particolare da un organo non legittimato da una legge dello Stato.

Pertanto dovendosi considerare inscindibile la presenza del  Segretario Comunale dagli organi di governo  del Comune, la competenza legislativa esclusiva dello Stato  di cui all' art. 117  lett. p) si estende anche agli uffici essenziali per il loro funzionamento quale è quello del Segretario Comunale.

Gli organi di governo dei Comuni sono collegiali e si esprimono con atti deliberativi  assunti proprio con la presenza del  Segretario Comunale. Ipotizzandone l'assenza, non si vede, in mancanza di una legge dello Stato, chi possa certificare e rappresentare la volontà di tali organi  in quanto alla mancanza del Segretario non può essere assimilata l'assenza o la vacanza temporanea.

Si precisa inoltre che in taluni casi che esamineremo in via del tutto esemplificativa, non è nemmeno astrattamente prevista la fungibilità del Segretario  col altro soggetto (ad esempio art. 82 in materia elettorale ricorsi al C.C.) 

3) Violazione art.117 della Costituzione -  riserva di legge esclusiva dello Stato in materia di  p) legislazione elettorale - art. 5/4/1951 n.203- 67 u.c. 74-75 l. 23.3.1956 n.136 - art. 32 - 82 d.p.r. 16/5/1960 n.570-

Il segretario comunale nel nostro ordinamento è chiamato a svolgere e a ricoprire una funzione di garanzia in materia elettorale.

L'art. 117 della Costituzione riserva tale materia alla competenza esclusiva del legislatore statale per cui tale figura non è sopprimibile senza  un suo intervento.

Gli esempi al riguardo sono molteplici ma vale la pena ricordare, a titolo di esempio, che per effetto dell'art. 32 della legge 570/1960 è proprio il segretario comunale competente a certificare il giorno e l'ora della presentazione delle liste  e a rimetterle entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.

Non può tale funzione, assunta a titolo di esempio, essere svolta con le stesse garanzie da un dipendente comunale o da professionista esterno privo di potere certificativo, e per di più nominato  dal Sindaco, che potrebbe essere presente nella competizione elettorale,  e che scade col mandato del Sindaco.

Al Segretario Comunale le competenze in materia elettorale sono attribuite da leggi dello Stato: è lapalissiano che tali competenze non appartengono alla segreteria amministrativa di nuova istituzione né possono essere attribuite dal Comune.

E' facile quindi osservare che sopprimendo il segretario comunale il Comune di Castel di Tora a eliminato uno snodo fondamentale, essenziale  in materia di elezioni:  in tale materia solo lo Stato poteva intervenire.

In assenza del Segretario Comunale, non surrogabile in assenza di una legge, non si comprende come possano svolgersi le elezioni amministrative.

Se si considera  il disposto dell'art. 82 della legge 570/1960 in materia di ricorsi non è nemmeno contemplata una competenza vicaria rispetto al Segretario Comunale.

4) Violazione art.117 della Costituzione -  contrasto con il principio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di referendum statali, stato civile, anagrafe -

Sopprimendo la figura del Segretario Comunale  è stato invaso il campo della legislazione esclusiva dello Stato non solo in materia elettorale ma anche in altre materie rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si accennerà in via del tutto esemplificativa.

Una serie di funzioni proprie del Segretario Comunale in talune materie divengono non più esercitabili  non potendo, senza una legge dello Stato, essere investiti di tali funzioni  dipendenti comunali o professionisti esterni privi del ruolo di dipendenti pubblici e senza poteri certificatori.

A titolo meramente esemplificativo  si  citano  l'art. 2 del D.P.R. 30/5/1989 n.223 in materia di anagrafe, l'art.17 16/5/1956 n.493 e  art. 2 23/12/1947 n.1453  in materia elettorale, l'art.1 del R.D.  9/7/1939 n. 1238 in materia di stato civile, l'art.11 del R.D. 14/4/1910 n.639  in materia di esecuzione sui beni mobili e l'art. 7 della legge 28/2/1985 n.47 in tema di repressione abusi edilizi.

 Si tratta di norme riflettenti materie rientranti ex art. 117 della Costituzione nella competenza legislativa esclusiva dello Stato che, per la mancanza del segretario comunale cui fanno espresso riferimento, divengono lettera morta.

4) Violazione art. 114 della Costituzione - violazione di principi fissati dalla Costituzione-

All' art. 114 della Costituzione è stato aggiunto un secondo comma per cui:"

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione."
Lo Statuto così come è stato  modificato si pone anche in contrasto col  principio costituzionale che riserva in via esclusiva alla legge dello stato la competenza, e il funzionamento degli organi di governo dei Comuni nonché la materia elettorale, stato civile anagrafe .

La modifica statutaria introdotta, a prescindere da ogni altra considerazione, priva gli organi di governo dei comuni del segretario Comunale previsto dalle leggi dello Stato come supporto essenziale per il  loro funzionamento e in materia di elezioni amministrative, eliminando un organo essenziale previsto dalle leggi dello stato, ne rende al momento attuale problematica l'effettuazione.

Senza una legge dello Stato non si vede come possa legittimamente  essere surrogato il Segretario Comunale da un professionista esterno cui non potrebbero essere attribuiti dal Comune i necessari poteri certificativi.

Per i motivi sopraestesi i ricorrenti De Angelis Dr. Alessandra, residente in Castel di Tora e l' Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, con sede in Roma  in persona del proprio legale rappresentante Dr. Carlo Paolini

CHIEDONO

Che questo Ecc.mo Tribunale amministrativo regionale del Lazio voglia accogliere il presente ricorso e quindi dichiarare illegittima e quindi annullare la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Castel di Tora n. 15 in data 9/3/2002, pubblicata dal 11/3 al 26/3/2002, divenuta esecutiva il 21/3/2002, con cui veniva approvata la proposta di deliberazione di modifica dello Statuto Comunale agli artt. 19-63-68-69-70 con abrogazione dei vecchi artt. 68-69 e 70 e loro sostituzione con un nuovo articolato sopra trascritto con soppressione della figura e relative funzioni del Segretario comunale. Col favore delle spese di giudizio.

Roma, 6 maggio 2002  


Il documento della sezione di Piacenza dell'Unscp


L’Unione Provinciale di Piacenza, riunitasi in data 21.05.2002,

 Vista la deliberazione del Comune di Castel di Tora (RI) n. 15 del 9 marzo 2002 con la quale, modificando lo Statuto comunale, è stata abolita, nell’ambito della struttura organizzativa dello stesso Ente, la figura del Segretario comunale;

 Considerato che nel presente provvedimento sono senza dubbio ravvisabili profili di illegittimità per contrasto con le norme vigenti in tema di autonomie locali nonché espressioni profondamente lesive della dignità professionale di una categoria di lavoratori quale quella dei segretari comunali e provinciali che con impegno e serietà lavora per il miglioramento dell’efficienza degli enti locali al fianco di politici, tecnici e soprattutto dei cittadini;

 Ritenuto che azioni ed atti come quella del Consiglio Comunale di Castel di Tora siano da condannare in quanto illegittime oltre che offensive;

  ESPRIME PROFONDA INDIGNAZIONE

Nei confronti del Sindaco, del Consiglio Comunale e degli Amministratori tutti del comune di Castel di Tora

 ESPRIME PIENA SOLIDARIETA’

Alla collega del Comune di Castel di Tora condividendo appieno le azioni già intraprese

 CONDIVIDE

 Le azioni intraprese dai vertici dell’Unione sia nazionale che provinciale e dall’Agenzia nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali esprimendo il pieno appoggio per le iniziative intraprese e per quelle che si andranno ad intraprendere convinti che azioni del genere vadano perseguite ed osteggiate con ogni mezzo e in ogni modo.

Piacenza, 21 maggio 2002

(Dal sito UNSCP)


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